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LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA E LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEL 2009 NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA PRINCIPALE: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA E LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEL 2009 NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA PRINCIPALE

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Nel giudizio di legittimità in via principale nel 2009 ⌊1⌋, la Corte costituzionale italiana ha reso 84 decisioni in sede di giudizio principale, 68 delle quali hanno assunto forma di sentenza e 16 quella di ordinanza. In due di queste (sentenza n. 196 e ordinanza n. 330) la Corte ha provveduto a riunire il giudizio di legittimità costituzionale in via principale con quello per conflitto di attribuzioni tra enti.

I problemi connessi al ricorso con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale, assumono rilievo soprattutto i profili attinenti al rapporto tra la delibera dell’organo politico di impugnare (particolare importanza viene attribuita alla delibera con la quale lo Stato, le Regioni o le Province autonome si determinano alla impugnazione, la Corte ritiene necessaria una corrispondenza tra la deliberazione con cui l’ente statuale, regionale o provinciale si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto di impugnazione (sentenze nn. 232, 246, 247, 249, 250), e le problematiche relative al contenuto del ricorso, infatti la Corte ha mostrato grande attenzione al contenuto del ricorso, sotto il profilo della sua idoneità ad instaurare correttamente questioni di legittimità costituzionale sufficientemente precisate e motivate, sono state pertanto censurate le carenze riscontrate nella individuazione delle norme oggetto delle questioni e delle norme di raffronto (sentenze nn. 54, 196, 246, 247, 307, 138, 200, 284, 307, 315, 328, 340, 298), nella individuazione delle norme parametro e nella motivazione delle censure, (sentenze nn. 225, 235, 290, 247, 251, 54, 61, 328, 314, 54, 340, 138, 298, 148, 225, 232, 233, 234, 235, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 315, 341, 297, 99, 196, 232, 165, 232, 249, 200, 254, 297, 175, 232, 234, 247, 252, 249, 342, 284, 293, 307, 318, 334), alla notifica ed alla individuazione dei termini delle questioni che si intende sottoporre all’esame della Corte (sentenze nn. 160, 225, 250, 318, 298).

In merito agli atti che sono stati oggetto di ricorso in via principale, anche nella giurisprudenza dell’anno 2009 non constano particolari novità. Le tipologie sono quindi costituite da atti legislativi statali, regionali, provinciali, con l’avvertenza, per la Regione siciliana, che oggetto del giudizio sono le delibere legislative adottate dall’Assemblea Regionale Siciliana (ordinanza n. 186, sentenze nn. 139, 237, 272, 246, 341).

In relazione al parametro del giudizio di costituzionalità vengono in evidenza, in particolare, i problemi relativi alle norme applicabili nei giudizi in cui si discute della legittimità costituzionale di norme statali o regionali in riferimento a competenze delle Regioni a Statuto speciale o delle Province autonome (sentenze nn. 213, 61, 165, 328, 25, 12, 88, 107, 225, 247, 160, 235, 314, 284).

Molteplici sono le decisioni che hanno avuto riguardo all’interesse a ricorrere, analizzato sotto molteplici profili. Operando una schematizzazione dell’ampia giurisprudenza rintracciabile, possono distinguersi quattro ambiti, relativi ai parametri invocabili (sentenze nn. 9, 18, 25, 54, 159, 164, 165, 215, 216, 252, 253, 272, 282, 293, 12, 107, 233, 235, 99, 196, 235, 237, 246, 249, 250, 254, 225, 232, 234, 249, ordinanze nn. 186, 189, 312), alla configurabilità stessa di un interesse alla decisione (sentenze nn. 107, 225, 235, 296, 314), alle vicende incidenti sul persistere dell’interesse (sentenze nn. 74, 139, 225, 234, 246, 247, 249, 299, 305, 164, 252, 307, 315, 307, 272, 282, 315, 200, 232, 284, 225, 148, 237, 251, 61, ordinanze nn. 48, 136, 154, 189, 305, 199, 53, 153, 186), ai casi che potrebbero definirsi di «sostituzione processuale» (sentenza n. 298).

I ricorsi definiti nel 2009, hanno visto 24 casi di riunione e 34 pronunce di separazione.

La Corte ha utilizzato, in più occasioni, la tecnica della separazione delle questioni proposte con il medesimo ricorso e del loro contestuale accorpamento “trasversale” con questioni omogenee proposte da altri ricorsi (sentenze nn. 88, 139, 200, 225, 232, 233, 234, 235, 237, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 284, 334, 339, 340, 341; ordinanza n. 324). In altri casi la Corte si è limitata a scorporare le questioni proposte in un solo ricorso (sentenze nn. 76, 99, 107, 114, 124, 148, 168, 297, 308, 322; ordinanze nn. 175, 305, 342).

La riunione è stata disposta in tre casi relativamente a ricorsi statali avverso leggi regionali: .nel primo caso, perché i ricorsi erano «oggettivamente e soggettivamente connessi» (sentenza n. 61); nel secondo caso perché «i ricorsi avevano entrambi per oggetto disposizioni concernenti la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili» (sentenza n. 88); nel terzo caso in quanto i due ricorsi presentavano un identico contenuto (sentenza n. 295).

Nei restanti casi, concernenti ricorsi regionali o provinciali avverso leggi statali, si sono avuti riunioni di impugnative perché i ricorsi ponevano questioni in larga parte analoghe (sentenza n. 225), per l’omogeneità della materia (sentenze nn. 237, 250), per l’identità delle disposizioni impugnate (sentenza n. 233) o per la parziale identità delle norme censurate (sentenza n. 334), per l’identità della disposizione censurata e delle questioni prospettate (sentenza n. 246), per la sostanziale coincidenza delle censure prospettate (sentenza n. 284), per la parziale coincidenza dell’oggetto e l’identità dei motivi delle questioni (sentenza n. 298), per la sostanziale coincidenza dell’oggetto della questione proposta e dei parametri evocati (sentenza n. 340), per la parziale identità e l’analogia delle censure (sentenza n. 339) o, ancora, perché le norme impugnate attengono al medesimo oggetto e le censure mosse sono sostanzialmente coincidenti (sentenza n. 200).

Parimenti, si riuniscono le cause per la connessione dei ricorsi (sentenze nn. 139, 232, 234, 235, 247, 249, 251, 254, 284, 341; ordinanza n. 324). Infine un’ipotesi particolare di riunione è quella di cui al procedimento definito con la sentenza n. 196, e nell’ordinanza n. 330.

Il processo in via principale, in quanto processo di parti, si caratterizza per una assai elevata percentuale di casi nei quali le parti si costituiscono di fronte alla Corte. L’anno 2009 non fa, in questo senso, eccezione. Nei giudizi proposti con ricorsi delle Regioni o delle Province autonome (sentenze nn. 12, 74, 76, 88, 99, 107, 114, 124, 139, 148, 168, 196, 200, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 284, 297, 298, 308, 322, 334, 339, 340, 341; ordinanze nn. 154, 175, 305, 324, 330, 342), generalmente lo Stato si è sempre costituito. Nei giudizi proposti con ricorsi dello Stato (sentenze nn. 9, 18, 25, 54, 61, 138, 159, 160, 164, 165, 213, 215, 216, 248, 252, 253, 271, 272, 282, 283, 290, 293, 295, 299, 307, 314, 315, 316, 318, 319, 328; ordinanze nn. 48, 53, 136, 153, 186, 189, 199, 292, 304, 312, 330), i casi di mancata costituzione delle regioni, concernono: cinque giudizi conclusisi con dispositivo di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita (ordinanze nn. 48, 199, 292, 304, 312), un giudizio conclusosi con un dispositivo di cessazione di materia del contendere (ordinanza n. 186); tre giudizi conclusisi con una declaratoria di illegittimità (sentenze nn. 9, 282, 319).In un caso il ricorso è stato promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione ad una legge della Provincia autonoma di Bolzano (sentenza n. 296). Inoltre, (sentenze nn. 340, 225, 62, 307, 298).

Relativamente all’intervento di terzi diversi dalle parti, si conferma, anche nella giurisprudenza del 2009, la consolidata preclusione nei confronti dell’intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Così, nelle sentenze nn. 225, 232, 233, 234, 235, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 295 sono stati giudicati inammissibili gli interventi di varie associazioni private «perché il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale». Inoltre, (sentenza 215).

Non constano, nella giurisprudenza del 2009, decisioni interlocutorie. Peraltro, si sottolinea che nei procedimenti definiti con le sentenze nn. 200, 225, 232, 235, 246, 249, 250, 251, 341 era stata formulata dalle Regioni ricorrenti un’istanza di sospensione, che è stata ritenuta assorbita dall’intervenuta pronuncia nel merito.

I casi di estinzione a seguito di rinuncia al ricorso davanti alla Corte costituzionale sono stati, in totale, 13. Di questi, tre sono stati di estinzione parziale, dichiarati con sentenza (sentenze nn. 200, 247, 254), mentre negli altri casi l’estinzione ha riguardato l’intero processo ed è stata dichiarata con ordinanza (ordinanze nn. 48, 136, 154, 189, 199, 292, 304, 312, 324, 330).

Le decisioni processuali sono ripartite tra dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, inammissibilità e manifesta inammissibilità.

Si sono avute 18 pronunce contenenti dispositivi di cessazione della materia del contendere (sentenze nn. 74, 139, 200, 225, 232, 233, 234, 246, 247, 249, 284, 298, 299, 341; ordinanze nn. 53, 153, 186, 305): le cessazioni di materia del contendere sono state 39 in quanto molte pronunce presentano più capi in tal senso (due dispositivi nella sentenza n. 200; quattro dispositivi nella sentenza n. 225; sette dispositivi nella sentenza n. 234; quattro dispositivi nella sentenza n. 249; nove dispositivi nella sentenza n. 246). La maggior parte di queste ipotesi è dovuta all’intervenuta abrogazione, sostituzione o modificazione delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 74, 139, 225, 232, 234, 246, 247, 249, 284, 299, 305, 341), medio tempore rimaste in attuate.

Il numero di decisioni processuali è costituito dalle 29 pronunce contenenti dispositivi di inammissibilità (sentenze nn. 12, 54, 99, 107, 138, 148, 160, 165, 196, 200, 225, 232, 233, 234, 235, 237, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 296, 297, 298, 315, 340, 341): le dichiarazioni di inammissibilità, peraltro, sono state 137 in quanto molte pronunce presentano più capi in tal senso (due capi di dispositivo nelle sentenze nn. 54, 200, 237; nove capi nella sentenza n. 225; quindici capi nella sentenza n. 232; cinque capi di dispositivo nella sentenza n. 233; diciannove capi di dispositivo nella sentenza n. 234; sette capi di dispositivo nella sentenza n. 235; undici capi di dispositivo nella sentenza n. 246, undici capi di dispositivo nella sentenza n. 247; dieci capi nella sentenza n. 249; nove capi nella sentenza n. 250; otto capi nella sentenza n. 251; cinque capi nella sentenza n. 254; due capi nella sentenza n. 297; tre capi nella sentenza n. 298; due capi nella sentenza n. 340; tre capi nella sentenza n. 341).

L’inammissibilità viene dichiarata per difetti nell’individuazione delle questioni, nel rapporto tra la delibera dell’organo politico e il ricorso (sentenze nn. 232, 246, 247, 249, 250), per difetti riscontrati in ordine alla motivazione delle censure (sentenze nn. 54, 138, 148, 165, 196, 225, 232, 233, 234, 235, 237, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 297, 298, 341), per vizi riscontrati nella individuazione del parametro o nella illustrazione della sua lamentata violazione (sentenze nn. 12, 99, 196, 225, 247, 254, 315), perché la questione è formulata in modo contradditorio o perplesso (sentenza n. 297), per difetto di interesse, variamente argomentato (sentenze nn. 107, 246, 249, 251, 296) e, infine, per la tardività delle censure proposte solo in prossimità dell’udienza di discussione (sentenze nn. 225 e 298).

Nel novero delle decisioni processuali è riconducibile anche l’ordinanza n. 342, con cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione promossa da una regione in quanto la richiesta di una pronuncia caducatoria appariva «improponibilmente diretta a ottenere, […] una formale statuizione di inapplicabilità della disposizione impugnata alla sfera di competenza della ricorrente, quasi a ratifica dell’interpretazione risultata condivisa tra le parti».

Ad esaurire il novero delle decisioni di tipo processuale, deve menzionarsi l’ordinanza n. 175, nella quale l’inottemperanza all’onere di illustrare adeguatamente le ragioni della dedotta violazione dei parametri evocati è stata all’origine di una declaratoria di manifesta inammissibilità.

La maggioranza delle decisioni di rigetto è rappresentata da quelle che constatano la non fondatezza delle questioni proposte che sono, in totale, 43 (sentenze nn. 12, 54, 61, 76, 88, 99, 114, 139, 148, 159, 165, 168, 196, 200, 225, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 271, 283, 290, 297, 298, 307, 308, 314, 315, 318, 319, 322, 334, 340, 341): le dichiarazioni di non fondatezza, peraltro, sono state 167 in quanto molte pronunce presentano più capi in tal senso (due capi di dispositivo nelle sentenze nn. 88, 284; sei capi di dispositivo nella sentenza n. 196; sedici capi nella sentenza n. 225; ventidue capi di dispositivo nella sentenza n. 232; quattro capi nella sentenza n. 233; tre capi nella sentenza n. 234; cinque capi nella sentenza n. 235; ventitré capi nella sentenza n. 246; quattordici capi nella sentenza n. 247; sette capi nella sentenza n. 249; dieci capi nella sentenza n. 250; sei capi nella sentenza n. 251; otto capi nella sentenza n. 254; due capi nella sentenza n. 339; nove capi nella sentenza n. 341). Tra queste una sola è interpretativa di rigetto, presentando il riferimento «ai sensi di cui in motivazione» (sentenza n. 250).

Ciononostante, anche nell’ambito del giudizio in via principale è dato riscontrare un notevole impiego di strumenti ermeneutici. Sono, infatti, assai frequenti le sentenze di rigetto che, pur non recando traccia nel dispositivo, possono dirsi, nella sostanza, interpretative (si vedano, ad esempio, sentenze nn. 12, 148, 196, 200, 341). Ad esse possono aggiungersi le statuizioni che muovono dal riconoscimento di un erroneo presupposto interpretativo (sentenze nn. 54, 88, 225, 246, 246, 247, 249, 250, 251, 319, 339).

In altri casi la decisione di non fondatezza è dovuta alla non riscontrata lesione dei parametri invocati (sentenze nn. 61, 76, 99, 114, 139, 159, 165, 168, 247, 248, 271, 283, 290, 307, 308, 314, 315, 319, 322, 334, 341).

I capi di dispositivo che recano una declaratoria di illegittimità costituzionale sono 77. Le tipologie di accoglimento presentano forti profili di comunanza con quelle che si sono riscontrate nel giudizio in via incidentale (accoglimento tout court, ablativo, additivo, sostitutivo), con l’aggiunta della declaratoria in via consequenziale.

Le illegittimità costituzionali tout court sono contenute in 28 pronunce per un totale di 41 dispositivi (sentenze nn. 9, 18, 25, 54, 61 – 2 dispositivi – 74, 99, 138, 159, 160, 164, 165 – 4 dispositivi – 200, 213 – 2 dispositivi –, 215, 216, 237 – 3 dispositivi –, 253, 271 – 4 dispositivi –, 272 – 3 dispositivi –, 282, 283, 293, 295, 307, 315, 316 – 2 dispositivi –, 328).

Le pronunce contenenti capi di dispositivo riconducibili alla categorie delle sentenze additive sono 4, per un totale di 8 dispositivi (sentenze nn. 124, 232 – 3 dispositivi -, 247 – 2 dispositivi –, 339 – 2 dispositivi).

Le pronunce contenenti capi di dispositivo riconducibili alla categoria di tipo ablativo sono 13, per un totale di 17 dispositivi (sentenze nn. 213, 226, 246, 249 – 3 dispositivi –, 250, 252, 271 – 2 dispositivi –, 290, 297, 314, 334, 340, 341 – 2 dispositivi).

In un caso la Corte ha adottato un dispositivo di tipo sostitutivo, dichiarando la illegittimità della disposizione «nella parte in cui stabilisce che […] invece che […]» (sentenza n. 76).

Le pronunce contenenti dispositivi di illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, secondo periodo, della legge n. 87 del 1953, sono 5, per un totale di 7 dispositivi (sentenze nn. 74, 138, 160, 250 – tre dispositivi –, 252).

Infine, è da notare che in un caso la Corte ha adottato un dispositivo riconducibile alla tipologia delle decisioni interpretative di accoglimento, dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata «nei sensi di cui in motivazione» (sentenza n. 314).

NOTE:

⌊1⌋ Cfr. Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2009, Corte costituzionale, Servizio Studi, in www.cortecostituzionale.it.

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