LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEL XXI SECOLO: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
NEL XXI SECOLO
di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
L’avvento della forma dello Stato costituzionale ha consolidato pienamente il principio di legalità; in conseguenza di questo, le democrazie contemporanee hanno davanti a se una grande sfida, che è quella di creare strumenti di controllo indirizzati ad assicurarne l’osservanza. Tale sfida inerente alla giurisdizione costituzionale si è tradotta in un progetto universale1 nonostante le diversità tipologiche dei paesi e le differenze fra le loro culture.
Esiste un obiettivo verso cui si muovono i popoli nell’ambito dell’ordine internazionale: l’attuazione di una forma di Stato costituzionale2.
Vi è, pero, la consapevolezza della difficoltà di raggiungere tale scopo. Ciò premesso, a prescindere dalle difformità che esistono fra i diversi Paesi o Repubbliche, determinate dalla loro storia, cultura, economia e politica, non c’è ombra di dubbio che tali Stati aderiscano, tra gli altri membri della Comunità Internazionale, a un ideale comune, che è quello di voler attuare la giurisdizione costituzionale3. In questo modo, ogni paese nel proprio ambito, attraverso il setaccio delle attese e illusioni riguardo a questo tema si è impegnato a trovare gli strumenti giuridici e le istituzioni più idonee, nel tentativo di ottenere una giustizia costituzionale ad hoc, orientata sia verso la difesa e la conservazione dei valori fondamentali connessi all’impianto storico dei vari ordinamenti, sia verso la mediazione e moderazione dei conflitti prodotti dalle contingenze della via politica e sociale.
Pur con la consapevolezza che fra le scienze umane4, il diritto costituzionale tuttora ha difficoltà a delimitare il proprio spazio, gli studi costituzionali in questi ultimi tempi hanno potuto raggiungere progressi rilevanti. A riprova di ciò è l’esperienza che si è avuta negli ultimi anni in America ed in Europa, in ossequio al principio secondo il quale la prima garanzia per la tutela dei diritti costituzionali5 è quella di possedere un equo controllo costituzionale eseguito da organi imparziali ed esperti. L’introduzione di un sistema di giustizia costituzionale ha significato per i cittadini un ampliamento della garanzia, inizialmente concessa solo nei confronti dell’amministrazione, anche rispetto della legge.
Il cittadino, nella dimensione dello Stato contemporaneo, ha infatti, la possibilità di vedersi tutelato tanto contro l’azione del potere amministrativo, attraverso il sistema della giustizia amministrativa, quanto contro l’azione del potere legislativo, tramite il sistema della giustizia costituzionale. Perciò se rispetto allo Stato di diritto il quadro delle garanzie si è, dunque completato e saldato con riferimento al livello più alto del potere politico, riguardo allo Stato sociale l’introduzione di un sistema di giustizia costituzionale ha potuto operare come fattore di accelerazione nello sviluppo dei principi costituzionali posti a fondamento di tale forma di Stato, e, in particolare, dei principi della solidarietà e della tutela delle posizioni meno privilegiate.
In queste circostanze, pur con le inevitabili diversificazioni connesse alle varie tradizioni culturali ed ai diversi regimi politici, la tendenza riferita, nei suoi caratteri più generali è, dunque, orientata verso l’affermazione della forma di Stato costituzionale fondata sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla sottoposizione della sfera politica a canoni costituzionali garantiti dalla presenza di un controllo di tipo giudiziario.
Con la dichiarazione dello Stato costituzionale si è assistito a un’estensione del principio di legalità6. In particolare, si sono sviluppate speciali formule organizzative che introducono un organo specifico, variamente denominato Corte o Tribunale Costituzionale7, esercitante il controllo di costituzionalità inteso8 come accertamento di conformità delle norme di rango ordinario9 alla Costituzione.
Per siffatti motivi, le Corti e i Tribunali Costituzionali sono configurabili come giudici delle leggi10 e rappresentano il perfezionamento della forma organizzativa dello Stato di diritto, per cui sono orientati essenzialmente a salvaguardare l’effettività della Costituzione11 ed anche a contrastare l’affermarsi delle fonti extra ordinem12 ed infine a garantire la tutela dei diritti dei cittadini13.
Al riguardo, si osserva che l’innovatività della giustizia costituzionale concerne principalmente la natura e la composizione dell’organo a ciò deputato, oltre alle modalità giurisdizionali di svolgimento delle proprie funzioni e agli effetti, generalmente caducatori, che rivestono le sue pronunce. Invero, la legalità costituzionale14 non impone l’esistenza di uno specifico organo di controllo, e in ogni caso questa non trova espressione solo nella funzione svolta dalla Corte costituzionale, come ad esempio nel caso italiano, in cui essa è affiancata da altri Organi, quali il Presidente della Repubblica in sede di rinvio delle leggi, dai Giudici ordinari e amministrativi15 in materia di fonti secondarie (con rispettiva, conseguente disapplicazione ovvero caducazione delle disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime), dal Consiglio di Stato in sede consultiva16 e dalle Commissioni parlamentari Affari Costituzionali nel procedimento legislativo.
In Messico, si è sviluppato un profilo di organizzazione del potere statale fondato su un principio della sovranità costituzionale consacrato in un testo inviolabile anche per lo stesso Congresso. Questa moderna configurazione del potere statale come si osserva è stata adottata, pur con alcune significative distinzioni, anche in Italia: in tale Paese, infatti, il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale17 ha significato che la legge, un tempo strumento di misura esclusiva di tutte le cose nel campo del diritto, ha ceduto il passo alla Costituzione intesa non solo come norma fondamentale, ma come vera e propria tavola di valori.
In questo ordine di idee, l’essenza dello Stato costituzionale consiste nel fatto che, in questa forma di Stato, la politica è sottoposta al diritto e il nucleo delle scelte espresse attraverso la legge al sindacato di un organo di giustizia costituzionale. Il livello della garanzia si sposta, quindi, dalla legge alla Costituzione, mentre le scelte politiche espresse attraverso la legge perdono i loro connotati tradizionali di insindacabilità per essere misurate, anche con riferimento alla loro intrinseca razionalità, su parametri quali quelli costituzionali, destinati a esprimere i principi ed i valori fondativi dell’ordinamento.
In tali circostanze, alla base dell’espansione su scala mondiale della giustizia costituzionale si pone un’esigenza di garanzia che si lega a una domanda crescente di razionalizzazione della sfera politica. Questa esigenza ha condotto sempre più a misurare diversamente da quanto accadeva in passato, la politica sul metro del diritto e non viceversa. La convinzione da cui muove questo processo è che non serve fissare in una Costituzione le regole essenziali della convivenza ad esempio, le libertà fondamentali, il sistema dei rapporti tra i poteri pubblici, se non esiste la possibilità di garantire la preminenza della stessa Costituzione sulle espressioni della volontà politica che si manifestano, in primo luogo, attraverso le legge. Ove questa preminenza non fosse affermata e resa effettivamente operante attraverso il controllo di costituzionalità, ogni legge, espressione della volontà delle maggioranze, sarebbe in grado di derogare alla disciplina posta in un testo costituzionale, annullando le garanzie che gli individui e le forze sociali ed in particolare, le forze di minoranza, vengono a trarre dalla presenza di tale testo. E questo, in effetti, accade nei regimi retti da costituzioni flessibili dove le leggi costituzionali e le leggi ordinarie dispongono della stessa forza e dello stesso regime, quando non vengano attivati contropoteri adeguati all’azione della maggioranza.
Per siffatti motivi, in questo periodo si avverte l’esigenza di avere una Costituzione caratterizzata da rigidità 18, dotata cioè di una forza superiore alla legge e di un regime giuridico diverso da quello della legge, poiché senza tale requisito è difficile che si possa contribuire a realizzare e rafforzare un effettivo ordine sociale; infatti, questa racchiude19 la proclamazione formale di una disposizione superiore dei valori enunciati come tali, in altre parole i diritti fondamentali, la cui portata per produrre effetti concreti si deve mantenere al di sopra del piano incerto e fragile di tutte le norme inferiori.
L’avvento dell’ordine costituzionale nelle moderne democrazie ha portato in Italia alla creazione di una Corte costituzionale20, con il compito di dirimere le controversie che si riferiscono alla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; di pronunciarsi nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; di giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (e i Ministri)21; infine di pronunciarsi, nel giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo.
Nel caso del Messico, tale avvento ha determinato la realizzazione di una Corte Suprema di giustizia federale, qualificata nell’esame e la dichiarazione riguardo alla costituzionalità o incostituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, della Federazione e degli Stati Federati, sia nel settore delle c.d. azioni di incostituzionalità, come nell’ambito dei giudizi di amparo; inoltre con la competenza per dirimere le controversie costituzionali in materia di conflitti di attribuzioni tra i poteri della Federazione e su quelli tra gli Stati Federati, e tra gli Stati Federati; infine, con il peculiare potere di inchiesta, per indagare rispetto le eventuali violazioni gravi al vasto elenco dei diritti costituzionali dei cittadini messicani, da parte di qualsiasi autorità della Federazione o degli Stati Federati.
Da quanto sopra esposto si evince che con l’affermazione della giustizia costituzionale, non sono cambiate solo le società, italiana e messicana, ma è lo stesso scenario mondiale a essere profondamente mutato in molti dei suoi aspetti essenziali.
Di conseguenza, nuove problematiche si pongono in questo periodo nel campo della giustizia costituzionale come i temi della globalizzazione, dell’immigrazione, del rispetto dei diritti inviolabili di ogni uomo anche di fronte alle esigenze di sicurezza collettiva, del rapporto tra ordinamenti nazionali e sovranazionali – per citarne solo alcuni – costituiscono altrettante sfide alla coerenza ed alla lungimiranza non solo di legislatori e governanti, ma anche di coloro cui le Costituzioni affidano il difficile compito di garantire, in ogni circostanza, la compatibilità delle leggi con i principi fondamentali sui quali poggiano gli ordinamenti.
Per questi motivi, essi rappresentano il patrimonio più autentico che ciascun popolo e insieme il comune sostrato della civiltà e dalle risposte che a queste sfide saranno date dipenderà non solo l’assetto dei diversi ordinamenti nazionali, ma anche il volto che la comunità mondiale assumerà nel prossimo futuro e, probabilmente, per molti anni a venire, appunto una grande responsabilità investe dunque, in questo scorcio iniziale del XXI secolo, gli organi di giustizia costituzionale di tutto il mondo.
NOTE:
- P. HÄBERLE, De la Soberanía al Derecho Constitucional Común: palabras clave para un Diálogo Europeo-Latinoamericano, Prima Edizione, Messico: I.I.J-UNAM, 2003, pp. 3 ss.
- V. CRISAFULLI, Lezioni di Diritto Costituzionale, Parte I, Introduzione al Diritto Costituzionale Italiano (Gli ordinamenti giuridici –Stato e costituzione Formazione della Repubblica Italiana), Seconda Edizione, Padova: Cedam, 1970, pp. 49 ss; Lezioni di Diritto Costituzionale, Parte II, L’ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative – La Corte costituzionale), Sesta Edizione, aggiornamenti a cura di F. CRISAFULLI, Padova: Cedam, 1993, pp. 205 ss; C. ESPOSITO, La Costituzione italiana, saggi, Padova: Cedam, 1954, pp. 263 ss; A. SANDULLI, Discorso pronunciato in occasione del dodicennio dell’inizio dell’attività della Corte costituzionale, Cerimonia tenutasi nel Palazzo della Consulta il 3 dicembre 1968, pp. 4 ss; L. PALADIN, Discorso in occasione dei tren’anni della Corte costituzionale, Cerimonia tenutasi nel Palazzo della Consulta il 5 giugno 1986, pp. 3 ss; L. 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- Su questo punto v. S. AGUIRRE ANGUIANO, La Corte Suprema messicana come Tribunale costituzionale, Atti della Conferenza, tenutasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Roma “Tor Vergata”, il 20 aprile 2006, trad. it. a cura di Y. V. BALDERAS ORTIZ, disponibili nel Dipartimento di Diritto Pubblico.
- Su questo punto v. PIZZORUSSO, Lecciones de Derecho Constitucional, cit., p. XIX.
- P. SAGÜÉS, NÉSTOR, El Sistema de Derechos, Magistratura y Procesos Constitucionales en América Latina, Prima Edizione, Messic: Miguel Ángel Porrúa, 2004, pp. 27 ss.
- sul principio di legalità L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, Seconda Edizione, G. Giappichelli, Torino, 2005, pp. 383 ss; R. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, Quinta Edizione, G. Giappichelli, Torino, 2007, pp. 264 ss; R. BIN, Capire la Costituzione, Seconda Edizione, Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 2002, pp. 25 ss; F. MODUGNO, Diritto pubblico generale, Prima Edizione, Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 2002, pp. 81 ss; A. DEMMIG ANZON, I poteri delle Regioni. Lo sviluppo attuale del secondo regionalismo, G. Giappichelli, Torino, 2008, pp. 14 ss; G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, Capitolo IX, cit., pp. 812 ss; C. RUPERTO, La legalità costituzionale, Discorso tenutosi nella Sala della Provincia Autonoma di Bolzano 17 novembre del 2001, ripetuto con alcune modificazioni, il 21 dicembre 2001, nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, per l’inaugurazione del Master di II livello, nel Centro di Eccellenza per il Diritto Europeo, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; I. BURGOA ORIHUELA, Derecho Constitucional Mexicano, Miguel Ángel Porrúa, Messico, pp. 351 ss; M. HERRERA Y LASSO, Estudios Políticos y Constitucionales, Prima Edizione, Miguel Ángel Porrúa, Messico, 1986, pp. 117 ss; F. SERRANO MIGALLÓN, Jurisidicción Constitucional y Política, en la obra colectiva Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Fix-Zamudio Héctor, en sus cinquenta años como investigador del derecho, Tomo I, relativo alla Teoria Generale del Diritto Processuale Costituzionale, cit., pp. 881 ss; L. A. MAZZAROLLI, Il giudice delle leggi tra predeterminazione costituzionale e creatività, CEDAM, Padova, 2000, pp. 199 ss.
- Riguardo alle funzioni delle Corti e dei Tribunali Costituzionali v. P. HÄBERLE, El derecho procesal constitucional como derecho constitucional concretizado frente a la judicatura del Tribunal Constitucional alemán, Revista Iberoaméricana de Derecho Processuale Constitucional, Messico, n. 1, gennaio-giugno 2004, pp. 15 ss; J. GONZÁLEZ PÉREZ, Las sombras de la Jurisdicción constitucional, en la obra colectiva Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Fix-Zamudio Héctor, en sus cinquenta años como investigador del derecho, Tomo I, relativo alla Teoria Generale del Diritto Processuale Costituzionale, , pp. 713 ss; J. GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Constitucional, Cívitas, Madrid, 1980, pp. 75 ss; P. PÉREZ TREMPS, Tribunal Constitucional y Tribunales Ordinarios: Perspectivas del sistema de Justicia Constitucional en España, Prima Edizione, Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, Messico, 2005, pp. 16 ss; N. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Notas al concepto de jurisdicción. Estudios de teoría general, Universidad Autónoma de México (UNAM), Messico, 1992, Tomo I, pp. 30 ss; M. COVIÁN ANDRADE, El control en el derecho comparado, Centro de Estudios e Ingeniería Política y Constitucional, Messico, 2001, pp. 68 ss; J. CAMPBELL COLOMBO, Enfoques conceptuales y caracterización del Derecho Procesal Constitucional a principios del siglo XXI, en la obra colectiva Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Fix-Zamudio Héctor, en sus cinquenta años como investigador del derecho, Tomo I, relativo alla Teoria Generale del Diritto Processuale Costituzionale, cit., pp. 318 ss; J. CAMPBELL COLOMBO, Funciones del derecho procesal constitucional, Revista Ius et Praxis Chile, Volume 8, n. 2, pp. 46 ss; M. CAPPELLETTI, La justicia constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Messico, 1987, pp 134 ss; A. RUGGERI, A. SPADARO, Dottrine della Costituzione e metodi dei costituzionalisti (primi osservazioni), Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, (CEDAM), Padova, 1997, pp. 347 ss; L. FAVOREOU, Los tribunales constitucionales, trad. sp. a cura di V. VILLACAMPA, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 13 ss: v. anche la giurisprudenza della Corte Suprema messicana (SCJN), la quale, muovendosi del significato del principio di supremazia costituzionale, ha considerato che il controllo giudiziario della Costituzione è una attribuzione esclusiva del Potere Giudiziario della Federazione. Nel sito www.scjn.gob.mx, ricerca per voce del criterio giurisprudenziale: “Control judicial de la constitución. es atribución exclusiva del poder judicial de la federación”, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo X, Agosto 1999, Tesi: P./J. 73/99, p.18; v. nello stesso senso, l’importante contributo del giudice costituzionale messicano, J. N. SILVA MEZA, La Interpretación Constitucional en el Marco de la Justicia Constitucional y la Nueva Relación entre Poderes, en Derecho Procesal Constitucional. Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Miguel Ángel Porrúa, Messico, 2003, pp. 3522 ss; M. MAZZA, Il potere giudiziario, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit., pp. 922 ss; E. CHELI, P. BARILE, S. GRASSI, Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 11 ss; G. D’ORAZIO, Sulla c.d. crisi della Corte costituzionale e di alcuni rimedi procedurali, pp. 449 ss.
- F.S. MARINI, Appunti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 14.
- Su questo aspetto, v. F. TENA RAMÍREZ, Derecho Constitucional Mexicano, Edizione Decimo Settima, Miguel Ángel Porrúa, Messico, 1980, pp. 18 ss; J. ROJO CORONADO, La inconstitucionalidad del artículo 145, del Código Penal Federal, Costa Amic Editor, Messico, 1968, pp. 21; P. GROSSI, Attuazione ed In attuazione della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 19 ss; E. ARTEAGA NAVA, Tratado de Derecho Constitucional, Volume 4, Biblioteca de Derecho Constitucional, Oxford, Messico, 2000, pp. 1317 ss.
- Su questi aspetti v. in particolare, P. GROSSI, Il giudice tra etica, diritto e legge, en la obra colectiva Ciencia del Derecho Processuale Constitucional, Estudios en homenaje a Fix-Zamudio Héctor, en sus cinquenta años como investigador del derecho, Tomo V, relativo al Giudice e la sentenza costituzionale, , pp. 153 ss; G. ROLLA, Garantía de los derechos fundamentales y Justicia Constitucional, Miguel Ángel Porrúa, Messico, 2006, pp. 94 ss; E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri: una nuova edizione aggiornata, cit., pp. 9 ss; G. ZAGREBELSKY, Derecho Procesal Constitucional y Otros ensayos de justicia constitucional, FUNDAp, Santiago de Querétaro, Messico 2004, pp. 57 ss.
- C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia, nella Costituzione italiana. Saggi, Editoriale (CEDAM), Padova, 1974, p. 263.
- su questo punto, P. GROSSI, Considerazioni introduttive per uno studio sulle fonti, Settima Edizione, La Sapienza Editrice, Roma, 2006, pp 17 ss; F. MODUGNO, Diritto pubblico generale, cit., pp. 136 ss.
- Per un esame della tutela dei diritti dei cittadini v. il discorso di G. ZAGREBELSKY, Cinquanta anni di attività della Corte costituzionale, tenutosi nella Cerimonia, celebrata in Roma, nel Campidoglio il 21 aprile 2006, i passaggi salienti di questo discorso in www.cortecostituzionale.it.
- , F. S. MARINI, Appunti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 12 ss; A. BALDASARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, G. Giappichelli, Torino, 1997, pp. 288 ss.
- Un’analisi riguardante i giudici ordinari e amministrativi è ampiamente trattato in L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., 392 ss.
- Sul Consiglio di Stato in sede consultiva, Cfr. T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 256 ss; L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., 361 ss.
- G. ZAGREBELSKY, El Derecho Dúctil. Ley, Derecho, Justicia, Trotta, Madrid, 1997, pp. 40 ss.
- sul tema della rigidità costituzionale, A. GALANTE GARRONE, Profilo della Costituzione, Loescher Editore, Torino, 1959, pp. 20 ss; A. D’ATENA, La nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione, negli Atti del Seminario sul Disegno di Legge Costituzionale contenente modifiche alla parte II della Costituzione, tenutosi in Roma, nell’Università Luiss Guido Carli, il 16 maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; A. D’ATENA, Lezioni di Diritto Costituzionale, cit., pp. 56 ss; L. FERRAJOLI, Democrazia costituzionale e diritti fondamentali, en la obra colectiva Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Fix-Zamudio Héctor, en sus cinquenta años como investigador del derecho, Tomo I, relativo alla Teoria Generale del Diritto Processuale Costituzionale, cit. pp. 514 ss; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., pp. 281 ss; E. ARTEAGA NAVA, La Controversia Constitucional, la Acción de inconstitucionalidad y la Facultad Investigadora de la Corte: el caso Tabasco y otros, Monte Alto Editores, Terza Edizione, Messico, 1997. pp. 1 ss; L. PRIETO SANCHÍS, Supremacía, Rigidez y Garantía de la Constitución, en la obra colectiva Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Fix-Zamudio Héctor, en sus cinquenta años como investigador del derecho, Tomo I, relativo alla Teoria Generale del Diritto Processuale Costituzionale, cit. pp. 805 ss; A. VITALE, Diritto pubblico, Seconda Edizione, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 8 ss; L. PRIETO SANCHÍS, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 2003. pp. 137 ss; v. infine, il sito www.scjn.gob.mx, ricerca per voce del criterio giurisprudenziale: “División de poderes. el equilibrio interinstitucional. que exige dicho principio no afecta la rigidez de la constitución federal”, Settima Epoca, Volumi 151 al 156, Terza Parte, p. 117; “División de poderes. sistema constitucional de carácter flexible”, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo XXII, luglio 2005, Tesi: P./J. 52/2005, p. 954.
- Su questo aspetto v. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Justicia y Seguridad en un Mundo de Leyes Desbocadas”, Civitas, Madrid, 2000, pp. 101 ss.
- R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., pp. 472 ss; F. DEL GIUDICE, La Costituzione Esplicata – La Carta fondamentale della Repubblica spiegata Articolo per Articolo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2008, pp.134 ss; M. SICLARI, Norme relative ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, Prima Edizione, Aracne S.r.l., Roma, 2006, p.14.
- Le parole tra parentesi sono state soppresse dalla Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1.
Luis Omar
dicembre 11, 2017 at 11:36 pmTotalmente de acuerdo con la conclusión, felicidades!