I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA
di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
L’articolo 134[1] della Costituzione, attribuisce alla Corte costituzionale la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione che possono verificarsi tra i poteri dello Stato, i quali sono denominati inter organici[2], perché insorgono tra organi appartenenti allo stesso ente (lo Stato).
Questa norma costituzionale, che introduceva un istituto non previsto nello Statuto Albertino[3], ha trovato attuazione nell’ordinamento italiano solo in anni recenti. Per lungo tempo infatti, gli organi supremi hanno evitato di entrare in aperto dissenso fra loro sulle rispettive competenze, tentando di appianare eventuali divergenze in via amichevole. Ed ancora, fino alla metà degli anni 70’ i conflitti effettivamente proposti alla Corte sono stati di inconsistente rilievo costituzionale, e, come tali, sono stati sistematicamente dichiarati inammissibili dal giudice costituzionale[4]. Questa competenza della Corte, in passato esercitata solo in rarissime occasioni, e per lo più, in controversie marginali o comunque non strettamente legate alla forma di governo[5], ha conosciuto una fase di espansione negli anni 90’[6], tanto che la dottrina[7] ha parlato di una vera e propria “stagione di conflitti”, per la quantità e la natura delle controversie di cui si è occupata la Corte in questi anni[8].
Alla base di questo aumento del numero dei conflitti vi sono diversi fattori: la crisi del sistema dei partiti, il crescente pluralismo istituzionale, l’attivismo dei giudici[9], nonché la conseguente perdita di efficacia della mediazione politica[10]. Tale situazione di crisi ha comportato “un accentuazione del ruolo e delle funzioni degli organi di garanzia, sia di chi la esercita a livello politico, come il Presidente della Repubblica, sia di chi come la Corte Costituzionale lo fa secondo le forme e procedimento di tipo giurisdizionale”[11].
Il clima di forte conflittualità tra Parlamento e Magistratura che ha caratterizzato questi anni, ha reso peraltro il ruolo della Corte particolarmente delicato. Si è evidenziato, a tale riguardo, come il ricorso alla Corte per la soluzione dei conflitti tra soggetti politici o dei conflitti fra le cui parti vi siano soggetti politici, possa comportare uno snaturamento del ruolo della stessa, ed una eccessiva esposizione politica con il rischio di delegittimare l’organo di giustizia costituzionale[12].
NOTE:
[1]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 12.
[2]Si è notato che questa formula sia piuttosto datata, poiché non è in grado di comprendere i conflitti si cui siano parte i comitati referendari. Cfr. A .Barbera, C. fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2006, p. 394.
[3]L’unico precedente dei conflitti costituzionali nel vecchio ordinamento, che in qualche modo si pone all’attenzione, risulta essere quello dei conflitti di giurisdizione e di attribuzione -previsti dalla legge 3761/77, ed attribuiti alla Corte di Cassazione. V. E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, cit., p. 181; F. bertolini, Conflitto di attribuzione, in Il diritto Enciclopedia giuridica del sole 24 ore, vol.3, Bergamo, 2003, p. 687.
[4]E significativo che i primi conflitti seri, decisi nel merito dalla Corte a partire dal 1974-1975, sono stati promossi da (o nei confronti di) organi giurisdizionali, senza coinvolgere (tranne alcuni casi) organi supremi o di vertice del potere politico. Cfr. A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, cit., p. 355; V. crisafulli, Lezioni di giustizia costituzionale, II, 2, La Corte costituzionale, Verona 1998.
[5]Cfr. E. Cheli, Tendenze recenti della giustizia costituzionale in forma di governo, in A. Pizzorusso – R. Romboli – E. Rossi, Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di governo italiana, Torino, 1997, p.6; R. Romboli, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, in Il Presidente della Repubblica, a cura di M. Volpi, Bologna, 1997, pp. 302 ss., il quale osserva ”In questi anni lo strumento del conflitto tra poteri ha vissuto e sta vivendo un momento particolare, tanto che giustamente si è parlato di una stagione dei conflitti a significare non tanto e non solo il fatto che numericamente questi sono notevolmente aumentati , quanto soprattutto il salto di qualità che si è in proposito verificato, portando alla della decisione della Corte conflitti questa volta all’interno del potere politico e tra soggetti politici, di quelli che appunto solo a pensarci potevano far venire le vertigini”. Per una disamina delle sentenze della Corte in tema di conflitti che in questi anni hanno inciso sulla forma di governo v. E .Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, cit. , p. 246.
[6]In senso contrario si era espresso V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., p. 411, secondo il quale Il disegno di impronta illuministica di rendere giustiziabile anche i conflitti tra i massimi poteri dello Stato rassomigliava a una utopia.
[7]Malfatti, Tarchi-. Il conflitto di attribuzione dei poteri dello Stato, in Romboli (a cura di), Aggiornamento in tema di processo costituzionale Torino, 1996, p. 332.
[8]Per un indicazione statistica sul numero di conflitti di attribuzione di questi anni cfr. Considerazioni finali del Presidente Francesco Amirante sulla giurisprudenza costituzionale del 2009, in occasione dell’Udienza straordinaria del 25 febbraio 2010, in www.cortecosituzionale.it.
[9]Una caratteristica quasi costante nei conflitti tra i poteri è rappresentata dalla contrapposizione tra organi di natura giudiziaria e organi di natura politica. Si deve dunque all’attivismo dei giudici l’attuazione dell’istituto “così come sono i giudici che hanno determinato, impugnando dinnanzi alla Corte delibere di insindacabilità, il forte incremento dei conflitti che contraddistingue la giurisprudenza costituzionale più recente”; Cfr. L Pesole, I giudici ordinari e gli altri poteri nella giurisprudenza sui conflitti, 2002, Torino, p.7; E. Malfatti, Il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, a cura R. Romboli, 2005, Torino, p. 298. Al riguardo segnala che dopo aver osservato che la maggior parte dei conflitti di attribuzione nel triennio 2002-2004, è originato da delibere di insindacabilità, generata dall’immunità parlamentare ex art.68 Cost., di opinioni espresse da deputati e senatori, evidenzia “Di più, si potrebbe dire che la magistratura pare pressoché perennemente coinvolta nei conflitti, se si sommano ai conflitti sulle delibere di insindacabilità tutti gli altri che vedono coinvolti in qualche modo a vario titolo esponenti dell’ordine giudiziario”. Per il triennio 2005-2007, Elena Malfatti, Il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, a cura di R Romboli, Torino, 2008, p. 331, evidenzia che “il numero complessivo delle pronunce qui prese in esame (137) può essere assunto come primo indicatore di una tendenza , di un ulteriore aumento della “litigiosità istituzionale”incalanata nel giudizio per conflitto di attribuzioni. Ed ancora osserva a p. 332 che: ”La Corte sembra quindi aver continuato, nel triennio, a forgiare strumenti che le consentano in qualche modo di fronteggiare un quadro di rapporti, essenzialmente tra potere politico e magistratura (perché quasi sempre il conflitto vede questo tipo di contrapposizione, anche al di là del contenzioso sulle immunità), che come si sa risulta più in generale molto travagliato, se non addirittura compromesso, e trova nel conflitto interorganico un punto di sfogo che evidentemente altre vie (quelle informali) non consentono”. Inoltre, con riferimento ai conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato generati da delibere di insindacabilità ex art. 68, nella relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008, il Presidente ha richiamato l’attenzione sul fatto che tali conflitti siano diminuiti. cfr. pag. 1 e 2 del testo delle Considerazioni finali del Presidente Giovanni Maria Flick sulla giurisprudenza costituzionale del 2008, in occasione dell’Udienza straordinaria del 28 gennaio 2009, in www.cortecosituzionale; Cfr. F. Rato Trabucco “L’inflazione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato sollevati da privati nel 2008 e la zona d’ombra della giustizia costituzionale per le leggi elettorali nazionali “ in www.forumquadernicostiizionali.it, 15 1prile 2009. Al riguardo, segnala che a fronte della diminuzione dei conflitti di attribuzione originati da delibere di insindacabilità parlamentare tuttavia si assiste per il 2008 a un’evidente inflazione dei ricorsi per conflitto sollevati da soggetti privati. La diminuzione del numero di conflitti interorganici è segnalata anche per il 2009 in Considerazioni finali del Presidente Francesco Amirante sulla giurisprudenza costituzionale del 2009.
[10]Cfr. G. Guzzetta, F. S. Marini- Diritto pubblico italiano ed europeo, cit., p. 553; R. Romboli, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, cit., p. 3025ss; R. Bin, L’ultima fortezza, Milano, 1996, p. 127.
[11]Cfr. R. Romboli, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, cit. p. 307; G. Azzariti, Forme e soggetti della democrazia pluralista, Torino, 2000, pp. 314 ss.
[12]Cfr. R. Romboli, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, cit. p. 307; E. Cheli, Tendenze recenti della giustizia costituzionale in forma di governo, cit., pp. 12 ss. Con riferimento al conflitto dei conflitto, ossia quello ingenerato dalle delibere di insindacabilità si è da più parti paventata la possibilità che tali delibere possano condurre a una situazione di tensione non solo tra magistratura e Parlamento ma anche tra Corte e Parlamento; L. Pesole, La legittimazione al conflitto nelle Camere, in Le Camere nei conflitti, a cura di G. Azzariti Torino, 2002, p. 64; G. Azzariti, Le Camere nei conflitti, Torino, p. 251.