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LA COMPOSIZIONE E LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

LA COMPOSIZIONE E LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA  

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La particolarità delle funzioni attribuite alla Corte costituzionale italiana spiega e giustifica[1] la sua speciale composizione, bilanciamento tra necessità di carattere giuridico ed esigenze di sensibilità politico-istituzionale. A tal fine, da un lato sotto l’aspetto attivo, si è distribuita la competenza a nominare o eleggere i giudici costituzionali tra diversi organi, dall’altro sotto l’aspetto passivo si sono differenziate le categorie dei soggetti nominabili alla carica di giudice costituzionale, garantendo comunque un’alta qualificazione tecnico-giuridica[2]. Questo compromesso è contenuto nell’articolo 135[3] della Costituzione Italiana che, al comma 1, stabilisce che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica[4], per un terzo dal Parlamento[5] in seduta comune e per un terzo dalle Supreme Magistrature[6] (Ordinaria e Amministrativa) dello Stato.

Infatti, riguardo alle nomine presidenziali, il problema più controverso[7] è rappresentato dall’imputazione sostanziale della scelta e dal significato della controfirma, l’elezione avviene a norma degli articoli 3, della Legge Costituzionale n. 2/1967[8] e 3, della Legge n. 87/1953[9], da parte del Parlamento in seduta comune che si svolge a scrutinio segreto[10] e, a maggioranza qualificata, nelle prime tre votazioni con la maggioranza dei due terzi dei membri e alla quarta con la maggioranza dei tre quinti dei membri[11]. D’altra parte, è importante menzionare che nella prassi l’alto quorum, previsto per assicurare una rappresentanza alle minoranze e per sganciare i giudici dal contingente maggioritario parlamentare ha causato frequenti dilazioni nell’elezione, che in varie occasioni sono state censurate da alcuni Presidenti della Repubblica Italiana, ad esempio, il Presidente Francesco Cossiga, che a seguito di tale circostanza minacciò con lo scioglimento delle Camere[12].

Inoltre, a norma degli articoli 2, comma 1, della Legge n. 87/1953[13] e 4, della Legge Costituzionale n. 2/1967[14], i restanti cinque giudici eletti dalle supreme magistrature, sono scelti a maggioranza relativa con ballottaggio tra i due candidati più votati, da tre collegi elettorali: uno lo rappresenta la Corte di Cassazione, il secondo il Consiglio di Stato ed il restante, la Corte dei Conti. In altre circostanze, la finalità di tale composizione si distingue nell’esigenza del contemperamento di una legittimazione tecnica, con una di tipo politico anche considerato il quorum, correttivo del criterio puramente democratico. Su quest’argomento, nella Costituzione[15], tuttavia, non sono stabilite le procedure per giungere concretamente alle designazioni dei giudici costituzionali. A livello applicativo, le maggiori difficoltà hanno riguardato la scelta parlamentare, in ragione delle maggioranze qualificate richieste dalla legge per l’elezione da parte del Parlamento in seduta comune, riguardo alla votazione a scrutinio segreto, con maggioranza dei due terzi dei membri nei primi tre scrutini e dei tre quinti nei successivi scrutini. Infatti, tali maggioranze implicano la necessità di accordi politici sui possibili candidati tra i partiti che compongono la maggioranza di governo e i partiti di opposizione, poiché finora nessuna coalizione governativa ha potuto contare sull’appoggio di maggioranze parlamentari così ampie.

Inoltre, negli anni 70 e 80 [16], ad esempio, in forza di una concezione forse troppo patrimoniale, si era formata ed applicata una regola convenzionale che distribuiva i cinque posti di giudice costituzionale in base ai pesi parlamentari: due della Democrazia cristiana, uno del Partito comunista, uno del Partito socialista ed il restante ai tre partiti minori di centro Pri, Pli, Psdi, che a loro volta si accordavano in proposito. Per quanto riguarda i requisiti dell’elettorato passivo, il caso che ha destato più scalpore, è quello verificatosi alla fine degli anni 70, quando il Parlamento in seduta comune ha eletto Brunetto Bucciarelli Ducci, avente il grado di magistrato di Cassazione, che tuttavia non aveva mai esercitato tali funzioni, essendo Presidente della Camera dei deputati. La questione è stata superata dalla stessa Corte, in sede di verifica della nomina. Pur partendo dalla rigorosa tesi che per essere nominati giudici costituzionali i magistrati devono effettivamente svolgere funzioni nelle giurisdizioni superiori, la Corte con un’interpretazione benevola, tesa tuttavia a evitare l’insorgere di un conflitto con le Camere ha ritenuto che le funzioni di presidente di assemblea parlamentare potessero ritenersi equivalenti a quelle di magistrato di Cassazione [17].

D’altra parte, ampio risalto hanno avuto poi nei primi mesi del 2000, le polemiche che hanno coinvolto Fernanda Contri, primo giudice costituzionale donna in Italia, nominato nel 1996 dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Sulla stampa sono state diffuse notizie sulla mancanza dei requisiti per la nomina a giudice costituzionale, ritenendo che la Contri non raggiungesse il numero di anni di esercizio della professione forense richiesti dall’articolo 135 della Costituzione Italiana. Tali polemiche che hanno assunto anche “toni vivaci”, a livello politico sono state troncate da una nota diffusa il 31 marzo 2000 dalla stessa Corte, in cui si è rimarcato che tale verifica è stata compiuta anche in occasione della sua nomina. In questi termini, il fatto che sia la stessa Corte costituzionale italiana a verificare i requisiti per l’effettiva assunzione della carica di giudice indica la posizione di indipendenza da ogni ingerenza esterna in cui si trovano l’organo ed i suoi componenti.

Tra le prerogative della Corte vi è l’immunità della sede, in base alla quale è vietato l’accesso della forza pubblica senza il consenso del Presidente; e l’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile dell’organo, che comprende la libertà di determinare la retribuzione di giudice costituzionale, e infine la cosiddetta autodichia, ovvero la “giurisdizione domestica”, cioè, la competenza della stessa Corte a giudicare sui ricorsi dei propri dipendenti, al pari di quanto avviene per il Parlamento Italiano.

Per tali motivi, si può concludere che gli organi[18] che hanno potere di nomina sono quelli implicati nell’esercizio delle funzioni della Corte costituzionale, il Parlamento poiché destinatario delle pronunce, ma sempre potenziale contro interessato, se non addirittura virtuale controparte di un conflitto istituzionale; la Magistratura poiché circuito di collaborazione obbligato in un sistema di controllo accentrato sul modello incidentale di accesso; ed infine, il Presidente della Repubblica, per la funzione di unificazione dell’ordinamento e quindi istituzionalmente legittimante dell’azione dei vari organi, ma anche per il ruolo di possibile prevenzione dello stato di conflitto costituzionale, riguardo alle sue particolari funzioni nel processo legislativo e normativo [19].

Inoltre, conformemente all’articolo 135, comma 7, della Costituzione[20] la composizione della Corte viene modificata solamente per il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. Infatti, in tale ipotesi giudici ordinari, sono integrati da sedici membri, estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore a norma dell’articolo 58, della Costituzione, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante votazione in seduta comune, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici costituzionali[21]. La ratio della citata integrazione si spiega con la peculiarità del ruolo che la Corte esercita in quella sede, svolgendo una funzione analoga a una giuria penale, ma che non costituisce una forma di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, quanto piuttosto un’accentuazione del carattere politico del giudizio sulla responsabilità del capo dello Stato, in ragione della preponderanza dei giudici di designazione parlamentare nello speciale collegio penale[22].

In questo ordine di idee, la maggior parte delle norme organizzative e di funzionamento dell’organo, sono indirizzate a garantire autonomia e indipendenza di giudizio ai singoli giudici ed alla Corte Costituzionale nel suo complesso[23]. In questo senso va interpretata la previsione contenuta nell’articolo 135, terzo comma, della Costituzione[24] in base alla quale i giudici durano in carica nove anni (inizialmente era previsto un mandato di dodici anni), che è considerata come la durata più lunga tra quella degli organi costituzionali, ed anche  il fatto che i giudici vengano nominati a scrutinio segreto.

Ed ancora, l’articolo 135, terzo comma, della Costituzione oltre al divieto di rielezione[25] prevede al secondo comma[26], i requisiti di eleggibilità o nominatività, che assicurano un’alta competenza tecnica all’organo, richiedendo che la scelta ricada sui magistrati anche a riposo, delle giurisdizioni superiori sia ordinaria che amministrativa, inoltre sui professori ordinari universitari in materie giuridiche e sugli avvocati dopo venti anni di esercizio. Per quanto concerne la verifica dei poteri o convalida, consistente in un controllo assegnato alla propria Corte costituzionale italiana, riguardo ai requisiti soggettivi dei giudici e sul loro procedimento di nomina sono previsti nell’articolo 2, della Legge Costituzionale n. 2/1967.

Per quanto riguarda il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Italiana, a norma dell’articolo 135, comma 3, della Costituzione; in più, per il divieto di prorogatio [27], nei termini dell’articolo 135, comma 4, della Costituzione[28]; ugualmente, per i casi di disciplina delle incompatibilità[29], in base alla quale i giudici non possono essere membri delle Camere o di un Consiglio Regionale o del Consiglio Superiore della Magistratura, non possono esercitare la professione di avvocato, assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, neppure esercitare altre professioni o attività commerciali o industriali, funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano finalità di lucro, ugualmente, quelli sono collocati fuori ruolo e non possono far parte di commissioni di concorso, ricoprire cariche universitarie o essere candidati in elezioni politiche o amministrative a norma degli articoli 135, comma 4, della Costituzione, articolo 7, della Legge n. 87/1953[30] e articolo 33, della Legge n. 195/1958.

Su quest’aspetto, in ragione[31] del gran numero di ex presidenti della Corte costituzionale, spesso ancora giovani d’età, negli ultimi anni si è posto il problema della loro ricollocazione in nuovi incarichi istituzionali. La legislazione ha favorito questa prassi[32], ad esempio, includendo gli ex giudici costituzionali, detti anche emeriti tra i soggetti da cui scegliere il Garante per l’editoria, – organo ora non più operante – e il presidente dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, a norma dell’articolo 10, della Legge n. 287 del 1990. In molti casi ex presidenti ed ex giudici sono diventati ministri, parlamentari, presidenti di autorità e commissioni[33]. A tale riguardo, si è messa in evidenza l’opportunità di prevedere a livello legislativo un congruo periodo di astensione obbligatoria degli ex giudici prima di poter assumere successivi incarichi istituzionali, così da garantire maggiormente la correttezza e il riserbo consoni alla carica ricoperta [34].

D’altra parte, e in seguito ai casi di disciplina delle incompatibilità: quando si tratta della normativa sui reati di vilipendio e di attentato contro gli organi costituzionali; ed anche, per l’autonomia normativa, organizzativa e contabile[35], per le prerogative dell’insindacabilità delle opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni e per l’immunità penale.

A questo proposito, è stato rilevato[36] come tale tutela si rivolge più alla Corte nel suo complesso, che ai singoli giudici, cui è precluso manifestare opinioni dissenzienti[37], tale questione sembra riguardare solo i voti dati, giacché specie negli ultimi tempi e in particolare il presidente della Corte indulge talora in esternazioni diverse dalla tradizionale conferenza stampa annuale, con la quale illustra la ratio delle sentenze, in qualche caso ne anticipa il dispositivo primo della sua pubblicazione, manifesta convinzione, commenta fatti politico-istituzionali, ecc.

A tale proposito, ci si domanda, infatti, se l’articolo 3, comma 2, della Legge Costituzionale n. 1/1948[38], che individua tali garanzie dei giudici costituzionali rinviando all’articolo 68 della Costituzione Italiana, abbia incluso le successive modifiche subite dalla disposizione, e segnatamente, quelle introdotte dalla Legge Costituzionale n. 3/1993, ovvero se il rinvio sia piuttosto da riferirsi al contenuto normativo vigente dell’articolo 68, sia ovvero, un rinvio fisso.

Al riguardo, a fortiori le cause[39] della cessazione della carica rispondono all’esigenza di indipendenza dei giudici[40], infatti, si riferisce non tanto alla cessazione per scadenza del termine di durata, quanto agli altri casi, che si osservano nelle dimissioni, nella rimozione e nella decadenza. Appunto, le dimissioni devono essere rassegnate a norma dell’articolo 7, del Regolamento Generale, alla Corte costituzionale italiana e non come fece De Nicola, all’organo competente al rinnovo, inoltre, la rimozione è deliberata dalla Corte costituzionale italiana, a maggioranza dei due terzi dei componenti previa un’eventuale sospensione a carattere cautelare, derivato dell’incapacità fisica, civile o per gravi mancanze, a norma degli articoli 3, comma 1, della Legge Costituzionale n. 1/1948[41] e 7, della Legge Costituzionale n. 1/1953[42].

La decadenza si ha invece nel caso in cui esista un’astensione volontaria ed ingiustificata dall’esercizio delle funzioni che si proroga per oltre sei mesi ai sensi dell’articolo 8, della Legge Costituzionale n. 1/1953. Inoltre, è autorizzata nella prassi la possibilità per ogni giudice di astenersi informalmente, ovvero, di non partecipare all’udienza nel presupposto in cui esistano notevoli cause di opportunità. Concludendo, a norma dell’articolo 29, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale italiana del 7 ottobre 2008, nei giudizi dinanzi alla medesima non trovano applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici costituzionali.

In conclusione, va ricordato che la Corte costituzionale italiana ha la propria sede in Piazza del Quirinale, presso il Palazzo della Consulta[43] donde l’appellativo giornalistico con cui essa è sovente denominata, e che usufruisce delle stesse immunità che proteggono gli edifici del Parlamento.

NOTE:

[1]Nell’attribuire il potere di nomina dei componenti della Corte, la Costituzione ha operato un delicato e complesso bilanciamento fra le diverse esigenze che si sono dette. Un terzo dei giudici (cioè cinque) è eletto dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti), a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti del collegio elettorale) e con eventuale ballottaggio fra i più votati. Altri cinque sono eletti dal Parlamento in “seduta comune”, cioè dalle due Camere riunite, con un voto a maggioranza di due terzi dei componenti nei primi tre scrutini, e di tre quinti dei componenti (cioè circa 570, sui circa 950 deputati e senatori) dal quarto scrutinio in poi. Gli ultimi cinque sono scelti dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa. Cfr. A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 31 ss; A. MELONCELLI, Manuale di Diritto pubblico, Terza Edizione, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 537 ss; F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit. p. 881 ss.

[2]La pluralità delle provenienze e delle fonti di designazione favorisce la presenza di esperienze e competenze diverse (per esempio, di esperti nei diversi campi del diritto, penale, civile, amministrativo, ecc.), nonché di sensibilità e di orientamenti differenti. Ma ciò che conta soprattutto è che, nel collegio, i giudici sono tutti eguali, e danno il loro contributo a titolo individuale. Non ci sono nella Corte gruppi o “partiti”: ognuno giunge col suo bagaglio di esperienze e di idee, e lo immette nel lavoro collegiale dimenticando, in un certo senso, la propria provenienza e la propria fonte di designazione (per cui è improprio assegnare i giudici ai diversi raggruppamenti politici e partitici, secondo ciò che si fa, ad esempio, per i membri del Parlamento).

[3]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 12 ss; P. CARETTI, U. DE SIERVO, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 383 ss; M.S. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 10 ss; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., pp. 392 ss; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., pp. 474 ss; L. PEGORARO, A., REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., pp. 430 ss; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 39 ss; M. DI CELSO, M. MAZZIOTTI, G.M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., pp. 500 ss; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., pp. 300 ss; G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 913 ss; A. MELONCELLI, Manuale di diritto pubblico, Seconda Edizione, Giuffrè, Milano 2000, pp. 289 ss; S. CASSESE, S. BATTINI, R. PEREZ, C. FRANCHINI, G. VESPERINI, Manuale di Diritto Pubblico, cit., pp. 291 ss.

[4]I cinque giudici nominati dal Capo dello Stato sono scelti normalmente in funzione di integrazione o di equilibrio rispetto alle scelte effettuate dal Parlamento, in modo tale che la Corte costituzionale sia lo specchio il più possibile fedele del pluralismo politico, giuridico e culturale del Paese. V. F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 881 ss.

[5]I giudici di nomina parlamentare (scelti per lo più tra professori e avvocati, ma anche fra magistrati) possono più facilmente essere portatori di esperienze e di sensibilità presenti nelle assemblee rappresentative (spesso hanno anche alle spalle un’attività parlamentare), ma l’elevato numero di voti richiesto per l’elezione fa sì che non sia la sola maggioranza a sceglierli: normalmente intervengono accordi fra le forze politiche presenti in Parlamento, per cui i giudici eletti sono sì indicati, ciascuno, da forze parlamentari diverse, di maggioranza e di opposizione, ma sono accettati e votati dalle une e dalle altre. Non è raro che il raggiungimento degli accordi e del consenso necessari richieda molto tempo e molte votazioni: è per questo che, quando nuovi giudici devono essere eletti dal Parlamento, accade che l’elezione ritardi, e nel frattempo la Corte continui a funzionare a ranghi ridotti, cioè con un numero di componenti inferiore a quindici ma mai inferiore a undici. I giudici eletti dal Parlamento non sono comunque rappresentanti o mandatari delle forze che li hanno indicati, ma, al pari di tutti gli altri componenti della Corte, sono indipendenti dai partiti che li hanno eventualmente designati e dallo stesso Parlamento che li ha eletti. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, Che cosa è la Corte costituzionale, cit., pp. 23 ss; G. OSPITALI, Elementi di Diritto pubblico, cit., pp. 152 ss; F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 881 ss.

[6]I giudici provenienti dalle magistrature sono portatori di qualificate esperienze giudiziarie e sono sganciati dalle scelte degli organi politici.

[7]Cfr. F.S. MARINI, G. GUZZETTA, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., pp. 289 ss; M.S. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 11 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 31 ss; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., pp. 473 ss; DI CELSO M. MAZZIOTTI, G.M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., pp. 501 ss.

[8]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 79 ss.

[9]Su questi aspetti v. G. U. RESCIGNO, Corso di Diritto Pubblico, Decimo seconda Edizione, Zanichelli, Bologna, 2007/2008, pp. 458 ss; M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 24 ss.

[10]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 41 ss.

[11]Cfr. L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., pp. 431 ss.

[12]Su questo aspetto v. F.S. MARINI, G. GUZZETTA, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., p. 499.

[13]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 23 ss.

[14]Cfr. A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp.63 ss; SICLARI Massimo, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 79 ss.

[15]Cfr. A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., p. 31.

[16]Ibidem, pp. 32 ss.

[17]Ibidem, pp. 33 ss.

[18]Cfr. G. GUZZETTA, F.S. MARINI, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., pp. ss.

[19]Sulle modalità stabilite per la nomina dei giudici v. P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pp. 167 ss.

[20]Cfr. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 13 ss.

[21]Cfr. G. LOCATI, G. SASSO, Elementi di Diritto Pubblico, cit., pp. 120 ss; V. G. OSPITALI, Elementi di Diritto pubblico, cit. , pp. 155 ss; S. CASSESE, S. BATTINI, R. PEREZ, C. FRANCHINI, G. VESPERINI, Manuale di Diritto Pubblico, cit., pp. 291 ss; F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 880 ss.

[22]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 287 ss.

[23]Cfr. CASSESE, S. BATTINI, R. PEREZ, C. FRANCHINI, G. VESPERINI, Manuale di Diritto Pubblico, cit., pp. 291 ss.

[24]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 13.

[25]Alla scadenza del mandato, il giudice cessa dalle sue funzioni e non è rieleggibile. È d’uso che al giudice cessato venga conferito il titolo di “giudice emerito”; egli ha diritto alla pensione (o alla ricongiunzione del servizio prestato come giudice a quello della professione in cui rientra) e ad un trattamento di fine rapporto; inoltre, taluni benefici materiali collegati allo status di giudice costituzionale sono da lui conservati a vita. Cfr. F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 883 ss.

[26]Ibidem, p.13.

[27]Cfr. P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pp. 166 ss.

[28]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p.13.

[29]L’esercizio del mandato di giudice costituzionale è incompatibile con qualsiasi altra attività: coloro che erano magistrati o professori universitari (se non sono già a riposo) sono collocati “fuori ruolo”, e rientrano nell’impiego precedente al termine del mandato; coloro che erano avvocati non possono esercitare, durante il mandato, la professione né mantenere l’iscrizione nei relativi albi. È preclusa qualsiasi altra attività retribuita, salvi restando solo i diritti per le opere dell’ingegno (diritti d’autore). È vietato ai giudici non solo appartenere a un partito ma anche svolgere attività politiche. Per la stessa ragione essi si astengono, per pratica costante, dall’esprimere pubblicamente opinioni, se non in sede scientifica, e dal rilasciare interviste su argomenti che in qualsiasi modo tocchino la politica o le questioni devolute alla Corte. Fa solo eccezione l’incontro annuale con la stampa del Presidente, a parte le rare esternazioni “istituzionali” dello stesso Presidente. Ciò può comportare qualche difficoltà di comunicazione con l’opinione pubblica, la quale non sempre viene messa in grado di comprendere a fondo, anche per l’inevitabile tecnicismo che caratterizza l’attività della Corte, il significato e la portata esatta delle sue decisioni. Si deve però ricordare che queste, come in genere le decisioni degli organi giudiziari, sono obbligatoriamente motivate, per cui è sempre possibile conoscere e valutare (e anche criticare, se è il caso) le ragioni che le sorreggono. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, Che cosa è la Corte costituzionale, cit., pp. 25 ss; F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 884 ss.

[30]V. S. CASSESE, S. BATTINI, R. PEREZ, C. FRANCHINI, G. VESPERINI, Manuale di Diritto Pubblico, cit., pp. 292 ss.

[31]Cfr. A. CELOTTO, La Corte costituzionale, op. cit., pp. 36 ss.

[32]V. L. PEGORARO, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 916 ss.

[33]Così, ad esempio, Cassandro G., attività post-mandato (membro di direttivi di organismi pubblici); Sandulli A,. attività post-mandato (presidente Rai (1969), presidente del collegio incaricato dal governo di parere su P2, senatore (1983), vicepresidente commissione Bozzi); Bonifacio F.P.; attività post-mandato (ministro Giustizia (1976, Moro V.; 1976-9, Andreotti III e IV), senatore e presidente commissione Affari costituzionali); Elia L.; attività post-mandato (senatore (1987),  ministro Riforme elettorali e istituzionali (1993-4, Ciampi) deputato (1994, Ppi), senatore (1996, Ppi); Paladin L.; attività post-mandato (ministro Coordinamento ricerca scientifica (1987, Fanfani VI), ministro Coordinamento politiche comunitarie (1993-4, Ciampi); La Pergola A.; attività post-mandato (ministro Problemi aree urbane (1987-8, Goria), ministro Coordinamento politiche comunitarie (1988-9, De Mita), parlamentare europeo (1989-94), giudice Corte europea (1994-1999-2000), avvocato gen. Corte europea (1995-9); Saja F.; attività post-mandato (Presidente Antitrust 1990-4); Conso G.; attività post-mandato (Ministro Giustizia 1993-4, Ciampi); Gallo E.; attività post-mandato (presidente di commissione ministeriale riforma ord. Giudiziario, commissione governativa inchiesta Somali (1997), consiglio consultivo Garante editoria, comitato etico Garante comunicazioni (1999); Corasaniti A.; attività post-mandato senatore (1994, progressisti), presidente Eniq (2001); Casavola F.P.; attività post-mandato (presidente Comitato naz. Per la correttezza e la lealtà d’informazione (1996) Garante editoria (1996-8), presidente Istituto enciclopedia Treccani, Membro commissione arbitro ex Jugoslavia); Baldassarre A.; attività post-mandato (presidente di Giurì pubblicità (1996); Sisal (1999), Comitato autocontrollo Borsa di Milano (1999), Cda Rai (2002); Caianiello V.; attività post-mandato (ministro di Giustizia (1996, Dini); Cheli E.; attività post-mandato (presidente Commissione riforma mistero Beni culturali e ambientali (1997), Presidente autorità garante comunicazioni (1998-2005); Granata R.; attività post-mandato presidente organismo di vigilanza Autostrade (2002), presidente organismo di vigilanza Capitalia (2004); Mirabelli C.; attività post-mandato presidente Consiglio nazionale degli utenti (2001); membro Consiglio superiore Banca d’Italia (2002); Vari M.; attività post-mandato (presidente sez. Corte dei conti (2002), presidente comm. Di indirizzo tecnico-scientifico ministeriale Interni (2003), membro Corte europea dei conti (2006); Ruperto C.; attività post-mandato (presidente Commissione d’appello federale Fgci 2006); Contri F.; attività post-mandato (presidente Italbroker (2006). Cfr. P. PEDERZOLI, La Corte costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 139 ss.

[34]Cfr. A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 36 ss.

[35]Al riguardo, è da rilevare che la Corte costituzionale al pari del Presidente della Repubblica e delle due Camere del Parlamento organizza autonomamente le proprie attività e predispone le strutture a ciò necessarie. La Corte dispone della propria sede e di un bilancio autonomo alimentato da fondi provenienti dal bilancio dello Stato (52,7 milioni di euro per il 2009) e pubblicato sul sito internet della Corte (www.cortecostituzionale.it). Entro questo stanziamento, le spese sono autonomamente decise dalla Corte stessa e dai suoi organi interni, senza alcuna interferenza esterna nemmeno a fini di controllo. La Corte ha una propria struttura amministrativa di supporto per le varie attività (cancelleria, ruolo e massimario, servizio studi, ragioneria, acquisti, appalti, gestione del personale, biblioteca, ecc.), disciplinata da suoi regolamenti, alla quale è preposto un Segretario generale, nominato dalla Corte, con incarico temporaneo, fra alti magistrati, dirigenti delle amministrazioni pubbliche o altri esperti. Inoltre ogni giudice ha dei collaboratori, da lui scelti fiduciariamente, che lo assistono nei suoi compiti. Si tratta di assistenti di studio (fino a tre, tratti dalla magistratura o dall’università), incaricati di preparare le ricerche sulle questioni da decidere, e di una segreteria che svolge tutte le attività di supporto. Complessivamente, sono circa 350 le persone che lavorano stabilmente per la Corte; la quale è anche autonoma nello stabilire il loro trattamento giuridico ed economico e nel giudicare sugli eventuali loro ricorsi (la cosiddetta “autodichia”, o “giustizia domestica”, che tradizionalmente è attribuita nel nostro sistema anche alle Camere). Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, Che cosa è la Corte costituzionale, cit., p. 27; F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 886 ss.

[36]Cfr. L. PEGORARO, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 916 ss.

[37]In Italia, finora, non è stata ammessa la pratica delle opinioni dissenzienti, prevalendo l’idea tradizionale che la pronuncia giudiziaria è unica e impersonale, anche se di fatto può risultare da un processo decisionale collegiale in cui non tutti i membri del collegio sono stati concordi. Di più, su ciò che avviene in camera di consiglio, e dunque sui contrasti manifestatisi, sulle proposte fatte e non accolte, sugli argomenti non riportati nella motivazione, si mantiene uno stretto riserbo; così che, quando i giornali riportano che la Corte si è divisa in un certo modo, che la decisione è stata assunta con una certa maggioranza, ecc., lo fanno solo sulla base di indiscrezioni o illazioni: ufficialmente non è possibile sapere se una decisione è stata assunta all’unanimità o a maggioranza, con quale maggioranza, e chi l’ha votata. Da tempo si discute, sia in sede dottrinale, sia in sede legislativa, sia nell’ambito della stessa Corte (la quale, secondo molti, potrebbe disciplinare da sé la materia, facendo uso della propria competenza regolamentare), dell’opportunità di introdurre l’istituto delle opinioni dissenzienti nei giudizi costituzionali, e delle eventuali modalità con cui ciò potrebbe avvenire. Esiste però un contrasto di valutazioni sull’opportunità di tale riforma. A favore, si dice che essa potrebbe favorire la scrittura di motivazioni più esplicite, in cui le ragioni che sorreggono la decisione risultino con maggiore nettezza, attraverso il confronto con i motivi addotti da chi sostiene una soluzione diversa. Inoltre la critica, sempre possibile, delle decisioni della Corte potrebbe più facilmente passare dal piano della contestazione aprioristica a quello del confronto argomentativo, sfatando anche l’immagine, talvolta accreditata, di un gruppo di giudici che prevale con la sola forza dei numeri o in nome di posizioni precostituite. In senso contrario, si avanza il timore di un’eccessiva personalizzazione dei giudizi, dell’esposizione dei singoli giudici a pressioni esterne, nonché dell’indebolimento dell’autorità delle decisioni e dello sforzo di ricerca di soluzioni il più possibile condivise all’interno della Corte. Cfr. S. CASSESE, F. GALLO, M. R. SAULLE, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta il giorno 22 giugno 2009, L’opinione dissenziente; Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente, in www.cortecostituzionale.it; J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, in L’opinione dissenziente, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 5 e 6  novembre 1993, a cura di A. Anzon, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 259 ss; S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 139 ss.

[38]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 18.

[39]Su questo aspetto v. F.S. MARINI, G. GUZZETTA, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., p. 501.

[40]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 45 ss.

[41]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 18.

[42]Ibidem, p. 20.

[43]Con questo nome viene spesso designata la Corte costituzionale, perché il Palazzo della Consulta, situato a Roma, in Piazza del Quirinale, è la sede della Corte. Una scelta felice, questa della sede, non solo perché il settecentesco palazzo è un’opera architettonica di grande bellezza, ma anche perché la sua collocazione esprime bene, simbolicamente, la posizione della Corte costituzionale: sul colle “più alto” di Roma, faccia a faccia con il Palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica, massima istituzione rappresentativa, e a sua volta titolare prevalentemente – come la Corte – di compiti di garanzia; relativamente lontano, invece, dai palazzi della Roma “politica” (Montecitorio e Palazzo Madama, sedi delle due Camere; Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, cioè del vertice del Governo; i vari ministeri) e della Roma “giudiziaria” (il “Palazzaccio”, sede della Corte di cassazione, cioè del vertice della magistratura). Sin dall’edificazione e fino al 1870 – salvo che per il brevissimo periodo in cui vi si insediò il governo della Repubblica Romana del 1848-49 quando Roma faceva parte ancora dello Stato pontificio – in questo palazzo aveva sede un organismo ecclesiastico con funzioni giudiziarie in materia civile e penale, la “Sacra Consulta”. Alla parete d’una stanza è ancora oggi possibile leggere il testo di sentenze pronunciate dalla Sacra Consulta a carico di responsabili di delitti commessi nello Stato pontificio. Quando Roma fu annessa al Regno d’Italia, nel 1870, e il Quirinale divenne la residenza ufficiale del Re, il palazzo della Consulta fu per un certo periodo la dimora del principe ereditario Umberto di Savoia (il futuro re Umberto I) con la moglie Margherita. A questo periodo risalgono molte decorazioni interne del palazzo. Successivamente esso divenne la sede del ministero degli Affari esteri, e, dopo il trasferimento di questo a Palazzo Chigi (prima che alla “Farnesina”), la sede del ministero delle Colonie, poi dell’Africa italiana (ancora oggi alcuni dipinti alle pareti, di soggetto “coloniale”, ricordano quel periodo). Alla fine della seconda guerra mondiale, il ministero venne soppresso (l’Italia non aveva più colonie), ma le sue strutture continuarono ad occupare per alcuni anni il palazzo, finché nel 1955, concretamente istituita la Corte costituzionale, il palazzo ne divenne la sede, mai da allora cambiata: l’articolo 1 della legge n. 265 del 1958 stabilisce che il palazzo della Consulta «è destinato a sede permanente della Corte costituzionale». Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, Che cosa è la Corte costituzionale, cit., pp. 10 ss.

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