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I C.D. REATI MINISTERIALI, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

I C.D. REATI MINISTERIALIDAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Con precedenza alla Legge costituzionale 1/1989 anche i reati ministeriali rientravano nella c.d. “giustizia politica”. Invero originalmente l’articolo 96 della Carta costituzionale, disponeva la messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. Il rispettivo processo penale si svolgeva dinanzi alla Consulta.

Nell’esercizio di tale competenza, si è svolto davanti alla Corte costituzionale, nel 1977, un processo relativo alle accuse per i reati di corruzione contro i Ministri Gui e Tanassi, in relazione all’acquisto di aerei militari della società Lockheed[1]. Tale processo, durato circa due anni, rese nota l’insufficienza della normativa sui reati ministeriali[2]. Le conseguenze sul piano politico (ossia, le dimissioni dei Ministri) si erano, infatti già prodotte con la messa in stato d’accusa, mentre il processo costituzionale che riguardava fondamentalmente reati comuni, aveva prodotto un grave arretrato nei lavori della Consulta[3].

Dopo il referendum popolare del 1987 con cui sono state abrogate le disposizioni relative alla c.d. Commissione inquirente (vale a dire una Commissione parlamentare bicamerale che si occupava delle indagini sui reati ministeriali), la Legge costituzionale n. 1, del 16 gennaio del 1989 ha modificato l’articolo 96 investendo la Magistratura ordinaria[4] con poteri a giudicare circa i reati ministeriali, previa autorizzazione[5] dagli organi legislativi di appartenenza del membro del Governo.

Tale autorizzazione spetta alla Camera, cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

Qualora le persone appartengono a Camere diverse, o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere, tale autorizzazione spetta al Senato della Repubblica.

Va segnalato che la predetta autorizzazione, si distingue da quella che il vecchio articolo 68 comma due della Costituzione, richiedeva per sottoporre un parlamentare a procedimento penale ed a misure restrittive della libertà personale, che poteva essere negata per qualsiasi motivo. Al contrario, in caso di reato ministeriale l’articolo 93 della legge 1/1989, prevede che l’autorizzazione possa essere negata solo a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea, e se l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo.

È importante ricordare che nei procedimenti per i reati indicati dall’articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro, o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari, senza l’autorizzazione della Camera competente, salvo che siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura[6].

In queste ipotesi non si applica il secondo comma dell’articolo 68 della Costituzione.

La Camera competente, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta non oltre quindici giorni dalla richiesta. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, non può essere disposta l’applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

Competente a svolgere le indagini sui reati in oggetto, è uno speciale Collegio[7] giudiziario (perciò chiamato Tribunale dei ministri) istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello, competente per territorio, e composto da tre magistrati sorteggiati fra quelli dei Tribunali del distretto[8].

Il Collegio procede alle indagini con i poteri spettanti al Procuratore della Repubblica nell’istruzione sommaria e con l’osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. In queste circostanze il Collegio, può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, il Collegio procede alle indagini con i poteri che spettano al Pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il Collegio, può disporre anche d’ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il Collegio può altresì compiere anche d’ufficio gli altri atti che, a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

Prima che il Collegio concluda le proprie indagini, i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati, agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

In seguito a tale data, l’indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma terzo, dell’articolo 343 del nuovo Codice di procedura penale.

Il Collegio sentito il Pubblico Ministero, e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal Procuratore della Repubblica ai sensi del comma terzo dell’articolo 8 della Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l’archiviazione se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall’autorizzazione di cui all’articolo 96 della Costituzione. Se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l’indiziato non lo ha commesso, ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell’articolo 96 della Costituzione, in tale ipotesi il Collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente.

Quando sopravvengano nuove prove, il decreto di archiviazione può essere revocato dal Collegio, su richiesta del Procuratore della Repubblica competente, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste.

Se dispone la revoca, il Collegio provvede ai sensi dell’articolo 8 della predetta Legge Costituzionale e il termine di novanta giorni decorre dalla data del ricevimento della richiesta del Procuratore della repubblica.

Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma quarto dell’articolo 9 della Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, al Collegio continua il procedimento secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

Nei casi di cui al comma primo dell’articolo 9 della Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, il Collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, presso il tribunale indicato nell’articolo 11 della Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1.

Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all’articolo 8 della Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

Quando sia negata l’autorizzazione a procedere, ai sensi del comma terzo dell’articolo 9 della Legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, l’Assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al Collegio, che dispone l’archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti per i quali la autorizzazione è stata negata, il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l’Assemblea indica a quale concorrente, anche se non ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego, per l’assenza dei presupposti di cui al comma terzo, dell’articolo 9, della Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1[9].

Infine, per ciò che riguarda l’individuazione dei reati ministeriali, va osservato che si tratta di reati comuni, commessi nell’esercizio di funzioni di governo, come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione. Al di fuori di questo ambito ciascun membro del Governo[10] che commetta reati incorre in responsabilità pari a qualsiasi altro cittadino. La previsione della sospensione dei procedimenti penali a carico del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 1 della legge 140/2003), è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 24/2004 dalla Corte costituzionale. Tale sospensione è stata ribadita nella Legge costituzionale n. 124/2008, peraltro nuovamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262/2009.

NOTE: 

[1]Sugli atti del processo Lockheed, v. www.cortecostituzionale.it.

[2]Cfr. U. TERRACINI, Come nacque la Costituzione, intervista di Pasquale Balsamo, Riuniti, Roma, 1978, pp. 95 ss; M. FERRI, Discorso in occasione del quarantesimo anniversario della Corte costituzionale, Cerimonia tenutasi nel Palazzo della Consulta il 5 giugno 1996; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 519 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 109 ss; L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., pp. 481 ss; DI CELSO, M. MAZZIOTTI, G.M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., pp. 539 ss; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, cit., pp. 289 ss; A. DE TURA La responsabilidad civil, penal y administrativa, de los funcionarios y servidores de la República Italiana, Atti del Seminario di studio della Commissione Giurisdizionale della LIX, Legislatura, tenutosi nella Camera dei Deputati, Palazzo Legislativo di San Lázaro, (Città del Messico, 6-7 settembre 2005), Messico, pp. 6 ss, trad. sp. a cura di Y. V. BALDERAS ORTIZ, in www.congreso.gob.mx/ http://canaldelcongreso.gob.mx.

[3]Cfr. F.S. MARINI, Appunti di giustizia costituzionale, cit., pp. 131 ss.

[4]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 288 ss; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, cit., pp. 292 ss; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 113 ss.

[5]V. l’articolo 5 della Legge costituzionale n. 1, del 16 gennaio del 1989, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 135 ss.

[6]V. l’articolo 10 della Legge costituzionale n. 1, del 16 gennaio del 1989, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 138 ss.

[7]V. l’articolo 8 della Legge costituzionale n. 1, del 16 gennaio del 1989, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 137.

[8]Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d’età. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall’articolo 8. V. articolo 5 della Legge costituzionale n. 1, del 16 gennaio del 1989, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 135 ss.

[9]V. gli articoli 1 al 4 della Legge costituzionale n. 219, del 5 giugno del 1989, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 141 ss.

[10]Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’sercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all’articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale. V. l’articolo 11 della Legge costituzionale n. 1, del 16 gennaio del 1989, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 139 ss.

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