IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM, LA FASE DAVANTI ALL’UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM COSTITUITO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.
IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM, LA FASE DAVANTI ALL’UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM COSTITUITO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
In seguito alla scadenza del 30 settembre, l’Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge.
Entro il 31 ottobre l’Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al 20 novembre, per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l’esistenza[1]. Con la stessa ordinanza l’Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.
È da ricordare che tale ordinanza dovrà essere notificata ai delegati o presentatori. Ed ancora, entro il termine fissato nella medesima ordinanza, i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.
In seguito alla scadenza del termine fissato dall’ordinanza sopra citata, ed entro il 15 dicembre, l’Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva[2], sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità e analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri.
Inoltre l’Ufficio centrale stabilisce, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum, da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell’identificazione dell’oggetto del referendum.
Il procedimento davanti all’Ufficio centrale si conclude con l’adozione di una ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta referendaria, la quale deve essere comunicata e notificata al Presidente della Corte costituzionale. È con tale comunicazione dell’ordinanza, che si apre la fase del giudizio di ammissibilità.
NOTE:
[1]V. l’articolo 32 della Legge costituzionale n. 352 del 25 maggio 1970, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 170 ss.
[2]Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico,. cit., pp. 496 ss; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., pp. 218 ss; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, cit., pp. 257 ss; DI CELSO M. MAZZIOTTI, SALERNO G.M., Manuale di Diritto Costituzionale, cit., pp. 540 ss; G. U. RESCIGNO, Corso di Diritto Pubblico, cit., p. 476; L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., p. 477; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., p. 114; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 446 ss; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 271 ss.