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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE EUROPEA: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE EUROPEA 

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La Giustizia costituzionale Come una forma di Difesa giurisdizionale della Costituzione Nei Confronti di Atti e comportamenti dei Poteri Pubblici  [1] , compresa la legge del Parlamento si sviluppa sul continente Europeo nel XX Secolo, più di cento anni DOPO la sentenza Marbury v. Madison . Tradizionalmente, si fa risalire l’origine della giustizia costituzionale in Europa alla Costituzione austriaca del 1920, e al Suo ispiratore Hans Kelsen  [2] , in generale, occorre riferirsi Agli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale: nel racconto epoca vedono la luce anche Altre Esperienze di Giustizia costituzionale, Venuto Quella Cecoslovacca – precedente all’austriaca, poichè il Tribunale costituzionale inizio di un operare il 29 febbraio del 1920, MENTRE Quello Austriaco il successivo 1 ° ottobre – o quella della Germania di Weimar [3] – del 1925 , in cui ad Assenza di caffè espresso delle Nazioni Unite Divieto costituzionale, la Magistratura si attestò il potere di sindacare le leggi del Reich -.

Nel corso dell’Ottocento, La Giustizia costituzionale AVEVA Iniziato ad affermarsi nelle organizzazioni Statali di tipo federale, Venire Svizzera, Impero austroungarico, Impero Tedesco, limitatamente alla Difesa, da parte di Tribunali Federali, delle normativa Costituzionali sul Riparto di Competenze Individuali Tra Federazione e STATI Membri, tramite la risoluzione di Conflitti di Attribuzione. Perciò, si assisté in Europa, Gia nell’Ottocento, alla nascita di un tipo di Giustizia costituzionale, la Staatsgerichtsbarkeit , Che E indirizzata all’ordinata convivenza Tra i diversificazione Livelli di potere politico all’interno dello Stato.

Nonostante questo, Fino al XX Secolo, fu possibile non Realizzare in Europa, – Solo con poche, sporadiche Eccezioni  [4] , e sebbene Vari Tentativi operati in questo senso, Dallo giuria constitutionnaire di Siéyès [5] del 1795 Fino ad arrivare al Verfassungsgerichtshof für Österreich di Jellinek del 1885 – il tipo di Giustizia costituzionale Orientata alla Garanzia di Diritti, Individuali e Sociali, PROTETTI Dalla Costituzione, essenzialmente Contro le leggi, la Verfassungsgerichtsbarkeit . Le causare Sono Molteplici e complesse, QUESTE possono Essere relazionate ai Caratteri delle Monarchie Costituzionali nel XIX Secolo e alla Funzione in esse rivestita Dalla Costituzione.

Invero, Nello Stato liberale  [6] di diritto la Costituzione e Intesa Venire Norma Giuridica Superiore Che esprime il RISULTATO del compromesso Tra monarca assoluto e borghesia, limitando la Pienezza dei Poteri del re un favore, Dei Cittadini Borghesi rappresentati dall’assemblea elettiva, Eletta Una suffragio Limitato. In un contesto dualistico, nel Periodo che senza Risposta La Questione Cruciale della spettanza della sovranità – al Re o all’assemblea rappresentativa -, era impossibile affidare la Garanzia della Costituzione un Imparziale un’istanza. Ciascuna delle Due parti pretendeva di Essere custode del compromesso: Il Re Venire residuo della SUA sovranità antica, autolimitata con la concessione della Costituzione, la camera rappresentativa poichè la Costituzione avrebbe vincolato Unicamente Il Re e la rispettiva Amministrazione, ma non la legge votata Dai Rappresentanti della borghesia.

Per Tali motivi, L’evoluzione in senso monista delle monarchie del XIX Secolo non cambia, infatti, il predominio borghese, l’affermazione del regime Parlamentare e dell’onnipotenza del parlamento e della legge condusse alla Dichiarazione del Carattere Flessibile della Costituzione, ovvero, di norma subordinata alle Esigenze delle Forze attrici della politica, Nella espresse ordinaria legge. Non Poteva immaginarsi Allora Che la Costituzione servisse per ostacolare Gli Sviluppi della vita politica, Venire determinati Dalle Forze egemoni. Invero, QUESTE, Attraverso la legge, potevano rendere costituzionale Cio che, pur contrastando con la Costituzione, rientrava comunque nia Loro Piani.

Venite si osserva, in Europa nell’Ottocento  [7] elemento mancava Essenziale per la nascita della giustizia costituzionale, Elemento Che invece era presente Nome Nome Già da molto tempo NEGLI STATI UNITI: il pluralismo sociale e politico, infatti, di e con l’Esistenza di Una Costituzione che Si DISPONE un compromesso Tra diverse Forze Politiche e Sociali per ridisegnare un quadro di Principi condivisi, RISPETTO al quale ciascuna forza non rappresenta il frammento che dell’ONU, il che consente La Creazione di Una Giustizia costituzionale. Invero, Esclusivamente laddove non e Piu in gioco la sovranità, e ci si muove nell’ambito dell’ordinaria vita costituzionale, puo esservi un’autonomia della sfera costituzionale e Si Può delegare un organo delle Nazioni Unite Imparziale il Compito di gran lunga vivere e da da rispettare la Costituzione.

In QUESTE circostanze, Fino ai grandi rivolgimenti della Prima Guerra Mondiale, all’allargamento del Suffragio  [8] , alla nascita dei tramezzi Politici, il pluralismo statale AVEVA Consentito solista La Creazione della Giurisdizione costituzionale sui conflitti, la Staatsgerichtsbarkeit : è dal primo dopoguerra e , poi, in modo Più DECISO, dal secondo Dopoguerra, il Che anche in Europa vengono a concretarsi le Premesse reali per la nascita del Controllo di costituzionalità delle leggi, della Verfassungsgerichtsbarkeit  [9] .

In Europa  [10] lo Sviluppo della giustizia costituzionale – Una causa secoli di DISTANZA Dalla sentenza Marbury v. Madison e Stato continuo e generalizzato: con poche, limitata- Eccezioni, forme di Difesa giurisdizionale della Costituzione, il Che comprendono il Controllo di costituzionalità delle leggi, il Che Sono Presenti in TUTTI GLI ordinamenti [11] .Tale Espansione E avvenuta Secondo quattro Periodi. Un primo Periodo Si e Avuto nell’intervallo Compreso Tra le due guerre Mondiali, con Le Esperienze Costituzionali dell’Austria (1920)  [12] , della Cecoslovacchia (1920)  [13] , della Romania (1923)  [14] , della Germania di Weimar (1925)  [15] , della Seconda Repubblica Spagnola (1931) [16] , dell’Irlanda (1937). A parte Il caso irlandese, si Tratta di Esperienze che hanno Avuto breve Durata, e il Che Sono Stato travolte Dalla caduta, sotto i colpi dell’autoritarismo, dei regimi Democratici Che erano Chiamati a difendere: una riprova Che in Situazioni connotati da forte delle Nazioni Unite Conflitto di Classe E assai difficile Che la Garanzia della Costituzione Possa Essere assicurata Attraverso Le vie della Giurisdizione. Un Secondo Periodo si colloca nella fase successiva alla Seconda Guerra Mondiale, Quando, Oltre alla restaurazione della Corte austriaca (1945), Sono previste Corti Costituzionali in Italia (1948) e Germania (1949); Anche la Costituzione della V Repubblica francese (1958)  [17] , puo Essere inserita in questa fase. Un terzo Periodo avviene NEGLI anni Settanta, con la Costituzione greca (1975), Portoghese (1976)  [18] , Spagnola (1978)  [19] , e la revisione delle Costituzioni svedese (1979)  [20] e Belga (1980)  [ 21] . Infine, Il Quarto Periodo riguarda principalmente i paesi dell’Europa centro-orientale  [22] , Dalla Riforma della Costituzione ungherese (1989) per arrivare Fino alla nuova Costituzione albanese (1998)  [23] , ma coinvolge Anche il Lussemburgo con la revisione costituzionale (1996) e la Finlandia con La Nuova Costituzione (1999)  [24] .

Venite si osserva lo Sviluppo della giustizia costituzionale E andato di pari passo con la democratizzazione, invero, Gia nell’originaria impostazione kelseniana il nesso Tra Giustizia costituzionale e democrazia E ben presente: La Giustizia costituzionale si configura Venire Uno Strumento POSTO Difesa delle Minoranze nia Confronti delle Manifestazioni di Volontà, contrarie alla Costituzione, della Maggioranza Parlamentare, vieni argine alla nascita di una “dittatura della Maggioranza”  [25] .

Percio Tra Giustizia costituzionale e democratizzazione [26] sussiste un legame molto Facilmente percepibile dall’osservazione delle Esperienze richiamate, E che caratterizza L’evoluzione della giustizia costituzionale in Tutti e quattro i Periodi Indicati, pur essendo particolarmente Evidente Soprattutto nel caso dei paesi dell’ Europa mediterranea NEGLI anni settanta e di Quelli dell’Europa centro-orientale NEGLI Anni Novanta.

Prima di concludere, E da rilevare Che Il Diritto Europeo e il Diritto internazionale dei Diritti Umani NEGLI Ultimi Tempi, Hanno un Ruolo decisivo nel Probabile verificarsi di un quinto Periodo di Giustizia costituzionale in Europa, il Che giunga Una coinvolgere anche paesi Fino ad Oggi estranei un racconto istituto. Tuttavia, diritto sovranazionale e diritto internazionale incidono sullo Sviluppo della giustizia costituzionale Europea anche in un altro modo, che pare Andare a Una Direzione opposta ha ha un Quella Appena menzionata. Infatti, se e vero Che NEGLI ordinamenti Nazionali va crescendo lo spazio per il diritto comunitario e per il diritto internazionale, il Che acquistano preminenza RISPETTO alle Fonti interne, va tuttavia ricordato Che Si Tratta di normativa prodotte da ordinamenti che hanno propri Giudici, almeno di vertice, Deputati all’interpretazione e Applicazione di quel diritto. Perciò, Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte di Strasburgo, e la Corte di Giustizia Dell’Unione Europea, la Corte di Lussemburgo, acquistano spazio e Competenze Individuali, Uno scapito delle giurisdizioni Nazionali, Comprese Quelle Costituzionali. Espansione ininterrotta, quindi della giustizia costituzionale, vieni Elemento caratterizzante lo scenario della democrazia Europea del XX secolo, ma all’orizzonte, in parallelo con la cessione di sovranità dello Stato-Nazione, si profila la Tendenza alla nascita di sistemi sovranazionali di Giustizia costituzionale, Che si sovrappongano o rimpiazzino Quelli precedente  [27] .

NOTA:

[1] In Particolare v. C. SCHIMITT, Der Huter der Verfassung , Berlino, 1931, trad. Esso. in Il custode della Costituzione, a cura de A. CARACCIOLO; Milano, Giuffrè, 1981; G. Zagrebelsky La Giustizia costituzionale , Bologna, Il Mulino, 1988, pp 28 ss..; P. PINNA, La Costituzione e la Giustizia costituzionale , Sassari, 1996, pp 9 ss .; P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Corte costituzionale e Sviluppo della forma di Governo Italiana Bologna, Il Mulino, 1982.

[2] Sul pensiero di Hans Kelsen, v. A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale , cit. , Pp. 20 ss; F. MODUGNO, Diritto pubblico generale, cit , pp 121 ss ..; E. GARCÍA Maynez, Teoría generale del Derecho y del Estado, Quarta Edizione, UNAM, Messico, 1988, pp 310 ss .; JS SOBERANES FERNÁNDEZ, La Reforma Judicial de 1991 Crónica, Legislativa, Cámara de Diputados, año IV, Nueva Epoca, numero 2, Revista ARS IURIS, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Juridicas de la Facultad de Derecho de l’Universidad Panamericana, Número 13 Especial, Reforma giudiziari, Messico, 1995, pp 411 ss .; A. DEMMIG Anzon, ho Poteri Delle Regioni. Lo Sviluppo attuale del Secondo regionalismo, cit, pp 14 ss .; H. Kelsen Revue du Droit Publique et de la Science Politique en France et à l’étranger , año XXXV, 1928 , trad. sp. a cura di J. RUIZ MANERO, Escritos sobre La Democracia y el socialismo, Dibattito, Madrid, 1988; JJ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La justicia Constitucional euopea ante el siglo XXI, Tecnos, Madrid, 2001, pp.27 ss; H. Kelsen della Garanzia Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional) , cit. , Pp. 152 ss; H. Kelsen La garantie juridictionnelle de la Costituzione (La Giustizia Constitutionelle),Revue diritto pubblico et politique scienza -, 1928, pp 197 ss .; trad. Esso. in H. Kelsen La Giustizia costituzionale , a cura di C. GERACI, Milano, Giuffrè, 1981, 145 ss.

[3] VGF FERRARI, Le libertà ei Diritti, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit ., Pp. 1034 ss.

[4] In ALCUNI paesi, in Effetti, si riscontrano talune, sporadiche Decisioni delle magistratura suprema Che affermano la propria Competenza un svolgere un Controllo incidentale di costituzionalità delle leggi, Gia nell’Ottocento, Secondo il modello statunitense: è Il caso della Grecia ( 1847), della Norvegia (1866), e del Portogallo.

[5] VE Sieyès, Escritos y Discursos de la Revolución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit. , P.16; M. DI CELSO, SALERNO GM ., Manuale di Diritto Costituzionale, Quarta Edizione, (CEDAM), Padova, 2007, p. 498; P. POMBENI, Potere Costituente e Riforme Costituzionali , Il Mulino, Bologna, 1992, pp 34 ss .; D. ROUSSEAU, La Circolazione dei Modelli e delle Tecniche del Giudizio di costituzionalità in Europa, Atti del Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, celebrato il 27-28 ottobre 2006 a Roma, nell’Aula Magna, dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, del titolo: La legittimità del Controllo di costituzionalità delle leggi , in www.associazionedeicostituzionalisti.it; A. Vedaschi , La Giustizia costituzionale, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit ., Pp. 958 ss.

[6] VM VOLPI, Le forme di Governo, Sezione I :. La tipologia delle Forme di Governo, en Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit, pp. 471 ss; P. RIDOLA, Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit . pp. 38 ss; G. CERRINA FERONI, Le forme di Stato, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit . pp. 685 ss; P. CARROZZA, Governo e Amministrazione, in A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit . pp. 859 ss.

[7] VJ LUTHER, Idee e storie di Giustizia costituzionale nell’Ottocento, Giappichelli, Torino, 1990.

[8] Su QUESTI Aspetti, v. A. PIZZORUSSO, Giustizia e Giudici, Atti del Convegno sullo Stato della Costituzione italiana e l’Avvio della Costituzione Europea, celebrato nell’Accademia Nazionale dei Lincei, il 14 e il 15 luglio del 2003, in www .associazionedeicostituzionalisti.it ; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., Pp. 6 ss.

[9] VA PIZZORUSSO, Commento all’articolo 134, in Commentario alla Costituzione , a cura di G. BRANCA, Garanzie Costituzionali Articoli 134-139, Zanicheli-II, italiano foro, Bologna-Roma, 1981 pp 27 ss .; A. Sperti, Corti Supreme e Conflitti Tra Poteri, Spunti per un confronto Italia-USA, Sugli Strumenti e le tecniche di Giudizio del giudice costituzionale, op. cit. ., Pp 25 ss; A. Vedaschi , La Giustizia costituzionale, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit . pp. 994 ss.

[10] Su questo Aspetto: J. LUTHER, Costituzionalismo Europeo e costituzionalismo americano: scontro o incontro, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

[11] Con L’eccezione, ad Oggi, di REGNO UNITO, Paesi Bassi e Islanda.

[12] VG PARODI, La Germania e l’Austria, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 226 ss; T. OEHLINGUER, L’evoluzione della Giurisdizione costituzionale in Austria, in G. LOMBARDI, Costituzione e Giustizia costituzionale nel diritto comparato, CISR, Maggioli, Rimini, 1985, pp 37 ss .; F. ERMACORA, Diritti umani e Giurisdizione costituzionale in Austria, in G. LOMBARDI, Costituzione e Giustizia costituzionale nel diritto comparato, cit., Pp. 63 ss.

[13] V . J. BRAGE CAMAZANO, La acción de inconstitucionalidad, cit. , Pp. 62 ss; R. REYES, La Defensa de la Constitución, Espasa-Calpe, Madrid, 1934, pp 46 ss .; FS MARINI, Appunti di Giustizia Costituzionale, cit . Pag 16; L. PEGORARO, Giustizia costituzionale, Sezione I: I Modelli di Giustizia costituzionale, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato , cit. Pp 851 ss ..

[14] La Costituzione del 1923 affidava alla Corte di cassazione il Compito di giudicare la costituzionalità delle leggi. VP Biscaretti di Ruffia, Il Problema del Controllo di costituzionalità delle leggi NEGLI STATI Socialisti Europei, in G. LOMBARDI, Costituzione e Giustizia costituzionale nel diritto comparato, cit., Pp. 363 ss.

[15] VG PARODI, La Germania e l’Austria, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 198 ss.

[16] Su QUESTI Aspetti, v P. CRUZ Villalón. La formación del Sistema Europeo di controllo di constitucionalidad 1918-1939, Centro de Estudios constitucionales 1987, pp 88 ss .; P. CRUZ VILLALÓN, Dos de modos Regulación del Controllo di constitucionalidad: Checoslovaquia 1920-1938 y España 1993-1936, Editoriale Rev.esp.der.const 1982, pp 117 ss; .. M. IACOMETTI, La Spagna, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 242 ss; P. DE VEGA GARCIA, Problemi e prospettive attuali della giustizia costituzionale in Spagna, in G. LOMBARDI, Costituzione e Giustizia costituzionale nel diritto comparato, cit., Pp. 127 ss.

[17] Su questo argomento v. E. GROSSO, La Francia, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 185 ss.

[18] Sul retroterra costituzionale e la genesi della Costituzione del 1976 v. R. ORRÙ, Il Portogallo, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 198 ss; L. AZZENA, La Giustizia costituzionale in Portogallo , in J. LUTHER – R. ROMBOLI – R. Tarchi, Esperienze di Giustizia costituzionale , tomo II, Torino, Giappichelli, 2000, pp 253 ss .; G. VAGLI, L’evoluzione del Sistema di Giustizia costituzionale in Portogallo, Pisa, ETS, 2001, pp 25 ss .; JJ GOMES CANOTILHO, Il diritto costituzionale portoghese, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 3 ss.

[19] Sulla Costituzione del 1978 ei Caratteri Fondamentali dell’ordinamento v. M. IACOMETTI, La Spagna, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 185 ss.

[20] VP BIANCHI, Gli ordinamenti Scandinavi, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 391 ss.

[21] Sulla Corte costituzionale belga v. EA FERRIOLI, Il Belgio, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 355 ss.

[22] VG DE VERGOTTINI, Giustizia costituzionale s Sviluppo Democratico Nei paesi dell’Europa centro-orientale, Giappichelli, Torino, 2000; G. DE VERGOTTINI, Le Transizioni Costituzionali, Il Mulino, Bologna, 1998, pp 82 ss .; S. BARTOLE, Riforme Costituzionali nell’Europa centro-orientale, Editoriale Il Mulino, Bologna, 1993, pp 193 ss .; A. MONTANARI L., Le nuove democrazie dell’Europa centro-orientale, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 514 ss.

[23] VM Ganino, La Costituzione albanese del 1998: alla ricerca dell’Europa, in Diritto pubblico comparato Ed Europeo, 1999, 22 ss; A. Loiodice, L’attuale Sistema costituzionale albanese , in A. Loiodice – N. Shehu, La Costituzione albanese , Bari, Cacucci, 1999, 15 ss; N. Shehu, La nuova Costituzione della Repubblica albanese, ivi, 33 ss.

[24] VL Favoreu, Los Tribunales Constitucionales, La Jurisdicción Constitucional en Iberoamerica, cit. Pp 99 ss .; E. FERRER MAC-GREGOR, Los Tribunales constitucionales en Iberoamerica , FUNDAP, Messico 2002, pp 65 ss .; P. BIANCHI, Gli ordinamenti Scandinavi, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato , cit. , Pp. 371 ss.

[25] Su questo Aspetto, v. H. Kelsen La garantie jurisdictionnelle de la Costituzione, in Rev. Dr. Publ. Et sc. Pol., 1928, 197 ss., Trad. Esso. La Garanzia giurisdizionale della Costituzione, in La Giustizia costituzionale, a cura di C. GERACI, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 202 ss.

[26] Com’è noto La Giustizia costituzionale E Ormai ritenuta Elemento cardine dello Stato democratico. E’ la SUA Assenza Che PUÒ Lontano dubitare della democraticità di un ordinamento. L’Esperienza Degli Ultimi decenni va in questo senso. Dovunque, nel mondo, Si e assistito a ondate di democratizzazione accompagnate Dalla Creazione di organi di Giustizia costituzionale: è accaduto in Africa, in America latina, nda paesi dell’Europa centro-orientale. Peraltro, il solista Riferimento alla democratizzazione non pare a Grado si spiegare per Intero lo Sviluppo della giustizia costituzionale in Europa. Si assisté infatti alla nascita della giustizia costituzionale anche in ordinamenti Già Democratici, il Che in Un certo Momento accettano di sottoporre la legge un giurisdizionale Una Qualche forma di Controllo. In QUESTI Casi, La Giustizia costituzionale VIENE introdotta Attraverso Una Modifica della Costituzione, il Che PUÒ avvenire in Occasione Di Una Riforma totale – vengono nel caso della Francia o della Finlandia – o tramite Una revisione circoscritta un Aspetto questo – Vieni e avvenuto in Svezia, Belgio, Lussemburgo -. Si Hanno anche in Europa, poi, Casi di Giustizia costituzionale sviluppatasi, Nella forma del Controllo diffuso, in via giurisprudenziale, al di fuori di Previsione Qualsiasi costituzionale in Proposito: E questo L’Esperienza di ALCUNI paesi scandinavi, vieni Danimarca, Norvegia e Svezia ; soltanto quest’ultimo paese ha, in un Secondo Tempo, con legge costituzionale, la data Copertura alla prassi giurisprudenziale. Al di là di Specifiche Ragioni ED Esigenze – SI Pensi per esempio al rapporto di Tra Trasformazione in senso federale dello Stato e Giustizia costituzionale in Belgio -, rintracciabili in ciascuna Esperienza, pare possibile ricondurre questa Linea di Evoluzione Entro il Più generale tema della Circolazione DEI MODELLI: è Acquisizione Ormai compiuta Che occorra dar vita a forme di Difesa giurisdizionale della Costituzione, in modo Che Nessun tipo di atto – neppure la legge del parlamento – e Nessun Comportamento politico SIA sprovvisto di un proprio giudice. ESISTE, in Altri Termini, un modello di democrazia costituzionale Che Comprende Tra i Suoi Elementi necessari La Giustizia costituzionale, e il Che rappresenta un punto verso il Quale tendere Non Solo per Le Nuove democrazie, ma Anche per le democrazie consolidare, in Europa e fuori , Al Punto Che Si e potuto sostenere il Che se il XIX Secolo e Stato Il Secolo dei Parlamenti, il XX e Quello della giustizia costituzionale. Ulteriore riprova dell’esistenza di questa linea di tendenza, Che va ben Oltre la democratizzazione, E che anche ordinamenti tradizionalmente riluttanti annuncio ammettere forme di sindacato giurisdizionale Sulle leggi, vieni Quelli di matrice britannica, si Sono Andati Lentamente piegando alle Necessità della giustizia costituzionale, Venire mostrano Le Esperienze del Sudafrica, del Canada, della Nuova Zelanda, di Israele. In Europa, risaltano al Riguardo Le Esperienze dei Paesi Bassi e del Regno unito. Nei Paesi Bassi, nonostante il permanere della Disposizione costituzionale che vieta ai giudici di sindacare la costituzionalità delle leggi del parlamento, le Corti disapplicano le leggi contrarie al Diritto dell’Unione Europea e alla CONVENZIONE Europea dei Diritti Umani. Anche nel Regno unito i Giudici controllano le leggi del parlamento in Riferimento al diritto comunitario, disapplicando Quelle annuncio Esso contrarie, MENTRE lo Human Rights Act del 1998 ha riconosciuto, in Funzione funzione caso di contrasto Tra Una legge britannica ei DIRITTI Previsti Dalla CONVENZIONE Europea, la possibilita per i Giudici di dichiararne l’incompatibilità chiedendo al legislatore di modificare la Disposizione censurata. Anche in QUESTI paesi, in Altri Termini, l’intangibilità della legge del parlamento da parte di soggetti estranei al circuito dell’Indirizzo politico e messa in Dubbio, Sotto l’Impulso di Fattori esterni Agli ordinamenti Nazionali. Cfr. T. GROPPI, Hacia Una Justicia Constitucional “dúctil” ?, Tendencias recientes de las relaciones entre Corte constitucional y Jueces comunes en la experiencia italiana, in Derecho Procesal Constitucional. Colegio de Secretarios de la SCJN, AC, cit. Pp 344 ss .; G. DE VERGOTTINI, Le Transizioni Costituzionali , cit. pp. 38 ss; P. RIDOLA, Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit , pp 45 ss ..; ID. L. MEZZETTI, L’America Latina, cit ., Pp. 467 ss.

[27] Sul futuro del costituzionalismo, v. P. RIDOLA, Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo , in P. CARROZZA, A. Di Giovine, GF FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit . pp. 51 ss.

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