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LE FONTI SUL SISTEMA DI GIUSTIZIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

LE FONTI SUL SISTEMA DI GIUSTIZIA DELLA CORTE  COSTITUZIONALE ITALIANA

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Nell’ordinamento italiano gli atti che regolano la Corte costituzionale sono molteplici ed eterogenei, ciò in ragione delle divergenze manifestatesi in seno all’Assemblea costituente[1], oltre che per le consuete ragioni che sconsigliano di appesantire in modo eccessivo il testo costituzionale. Invero, la disciplina dettata direttamente dalla Costituzione italiana è alquanto scarna. Si è preferito demandare la sua integrazione in leggi costituzionali[2], leggi ordinarie, regolamenti interni della Corte, convenzioni costituzionali e nella giurisprudenza costituzionale.

La Costituzione Italiana disciplina la Corte costituzionale nella Sezione I del Titolo VI, dedicato alle “Garanzie costituzionali”, agli articoli dal 134, 135, 136 e 137. L’articolo 134 individua le funzioni della Corte, l’articolo 135 disciplina la struttura della Corte. Dei restanti due articoli 136 e 137, uno regola l’efficacia delle sentenze di accoglimento, la pubblicazione e la comunicazione alle Camere; l’altro opera ampi rinvii alla legge costituzionale e ordinaria, e stabilisce che contro le decisioni della Corte non è ammesso alcuna impugnazione.

L’articolo 134 non prevede tutte le funzioni esercitate dalla Corte. Infatti, il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo ex articolo 75 della Costituzione, è introdotto dalla Legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953. Va poi evidenziato che, con la Legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio del 1989, si è sottratta la competenza della Corte per giudicare i reati ministeriali, per cui essa opera oggi quale giudice dei soli reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica.

Ed ancora, l’articolo 135[3] è stato oggetto di revisione nel 1953 ad opera dalla Legge costituzionale citata, e nel 1967 dalla Legge costituzionale n. 2 del 22 novembre, in base a tali modifiche sono state perfezionate le disposizioni sui requisiti di eleggibilità, quelle sui giudizi d’accusa, e le disposizioni sul Presidente della Corte, è stata ridotta da dodici a nove anni la durata del mandato, e si è stabilito il divieto di prorogatio dei giudici.

I ripetuti interventi sul testo originale dell’articolo 135 attestarono la delicatezza della materia, se si eccettua quello riguardante la riforma della giustizia politica, operato dopo la constatazione che un solo processo ai ministri – il celebre caso Lockheed – aveva portato alla paralisi dell’ordinaria attività della Corte, gli altri manifestarono i sintomi del malessere che inizialmente caratterizzava le relazioni tra Corte e Parlamento. La durata del mandato, il problema della prorogatio, il ruolo del presidente della Corte, e cioè le materie sulle quali intervenne il potere di esame sono strettamente collegate alla posizione complessiva del giudice delle leggi nel sistema.

In base all’articolo 137 della Costituzione, spetta alla legge costituzionale disciplinare circa le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Lo stesso articolo al secondo comma, rinvia poi a una legge ordinaria per le discipline necessarie alla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale[4].

Con la Legge Costituzionale n. 1 del 1948[5], si sono stabiliti i modi di acceso in via incidentale e in via principale dei giudizi di costituzionalità, successivamente nel 1953 le Camere hanno approvato la Legge Costituzionale n. 1/1953[6] e la Legge n. 87/1953[7], contenenti le norme indispensabili per il funzionamento dell’organo costituzionale[8]. La legge n. 1/1953, all’articolo 1, stabilisce la disciplina delle fonti contenute nel riferito articolo 137 della Costituzione, enunciando che la Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, i limiti e le condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, ed alla Legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle rispettive norme costituzionali.

Tale disposizione per una parte della dottrina, giustifica[9] l’inosservanza della riserva di legge costituzionale contenuta nell’articolo 137, comma 1, della Costituzione, effettivamente è la Legge n. 87/1953, quella che disciplina la materia coperta dalla riserva; ma proprio in ragione del rinvio da parte della Legge costituzionale n. 1/1953 si è alternativamente ipotizzata una decostituzionalizzazione della riserva o una costituzionalizazzione della menzionata legge ordinaria.

A prescindere dalla sua legittimità, la Legge n. 87/1953 ha rappresentato, almeno, un’attuazione intempestiva della Costituzione, poiché detto organo costituzionale a causa di un ritardo concernente l’elezione parlamentare di cinque giudici, restò “sulla carta” per quasi un decennio, iniziando a funzionare propriamente nel 1956. In queste circostanze, dal 1948 al 1956 il controllo di costituzionalità sulle leggi fu svolto dai giudici comuni in base al secondo comma, della disposizione transitoria della Costituzione base VII, con le forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione Italiana. Il controllo esecutato dal giudice aveva natura concreta, le sentenze avevano efficacia inter partes e non erano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale[10].

Si deve poi aggiungere che la Corte costituzionale italiana è disciplinata da due leggi costituzionali la Legge n. 2/1967[11], relativa alla prorogatio [12] dei giudici della Corte e la Legge n. 1/1989[13], che regola i giudizi di accusa contro i membri del Governo Italiano, e dalle seguenti leggi ordinarie: la Legge n. 20/1962[14], la Legge n. 352/1970[15], e la Legge n. 219/1989[16], a tali leggi vanno poi aggiunti i diversi atti approvati dalla stessa Corte costituzionale, ad esempio le Norme integrative generali[17] del 1956, le Norme sui giudizi di accusa del 1962[18], il Regolamento generale del 1966[19], e i Regolamenti particolari riguardanti la biblioteca, le ricerche effettuate dal servizio studi, e la cancelleria di tale organo costituzionale.

Al riguardo, si può dire che di questi ultime norme citate, è incerta la stessa natura delle fonti del diritto dello Stato[20], per questo è preferibile la loro configurazione come fonti interne in mancanza di una previsione nella legge e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Infine, poiché il regolamento generale e le norme integrative, hanno il loro fondamento espresso nella Legge n. 87/1953[21], che all’articolo 14, comma 1, attribuisce alla Corte costituzionale, il potere di adottare un regolamento per l’esercizio delle sue funzioni e d’altra parte l’articolo 22, ultimo comma, riserva alla stessa il potere di adottare le norme integrative del regolamento relative al procedimento davanti a tale organo costituzionale. Ed ancora, si devono includere le recenti Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, istituite con delibera della stessa Corte del 7 ottobre 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 261, nella medesima data.

Per quanto riguarda, la relativa procedura di controllo delle leggi regionali, il richiamato articolo 127 della Costituzione italiana, per le leggi ordinarie e le corrispondenti disposizioni degli Statuti delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale, ovvero la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sulla “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455; con la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, riguardo allo “Statuto speciale per la Sardegna”; con la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, riguardo allo “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”; con la Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 1, riguardo allo “Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”; con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, rispetto dell’Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”; con il D. Lgs. 16 de marzo 1992, n. 266, rispetto delle “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”.

Altre fonti che regolano il compito della Corte costituzionale sono costituite, dalle fonti convenzionali[22], le consuetudini costituzionali e le regole di correttezza. Si osserva che le convenzioni costituzionali completano la disciplina della Corte costituzionale italiana, limitatamente all’elezione dei giudici di nomina parlamentare e presidenziale, precisamente l’esigenza è che la Corte rispecchi equilibratamente l’arco delle forze politiche e in genere la società impone l’adozione di talune regole perequatrici sia in seno al Parlamento in seduta comune, quando si tratta di integrarne la composizione, sia da parte del Presidente della Repubblica, chiamato a esprimere un terzo dei membri.

Non pare invece che vigano consuetudini riguardo alla struttura e al funzionamento della Corte, in effetti, neppure l’indole non governativa dell’atto di nomina dei giudici di spettanza del Presidente della Repubblica, discende da una consuetudine interpretativa, la disposizione dell’articolo 4 della Legge n. 87/1953, – secondo cui il decreto di nomina è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri – i lavori preparatori della Costituzione, l’interpretazione sistematica, attestano infatti, che era questa l’unica interpretazione possibile.

Viceversa, regole di correttezza costituzionale presiedono alla disciplina del comportamento dell’intera Corte, nei confronti degli altri poteri dello Stato, e di questi rispetto alla Corte, come pure dei singoli membri dell’una e degli altri nei loro rapporti. Un particolare settore in cui essi operano è rappresentato dalle c.d. esternazioni e dal diritto di critica, che tra i supremi organi dello Stato dovrebbe essere improntato alla massima cautela e alla reciproca deferenza.

Infine, si deve annoverare la giurisprudenza costituzionale[23], quale fonte sulla Corte costituzionale, infatti, le sentenze di accoglimento possono essere considerate, a tutti gli effetti, fonti del diritto italiano, così quelle particolari pronunce, che vertono sulle guarentige, le garanzie di indipendenza, le procedure, gli effetti delle sentenze, e in genere la struttura e l’attività della Corte, costituiscono pur esse un poderoso corpus di fonti sulla Corte costituzionale; ma a prescindere dal tipo di sentenza, quando ad esempio la Corte stabilisce di essere organo competente a sollevare davanti a sé stessa questione di legittimità costituzionale – ordinanza n. 22 e sentenze n. 73 e 74 del 1960[24] –, apparentemente essa altro non fa, che interpretare le parole giudizio e giudice di cui alla Legge costituzionale n. 1 del 1948; di fatto, è difficile negare che in tal modo essa introduce una norma regolamentativa del processo costituzionale e attributiva di un potere. Così pure accade quando, come decise in altre pronunce, stabilisce che sono sindacabili le leggi precostituzionali, o individua i soggetti legittimati a instaurare conflitto tra poteri dello Stato attribuendo quindi precisi significati a tale polisemica espressione, o statuisce sulla forza delle proprie decisioni e sugli effetti temporali.

[1]Cfr. L. PEGORARO, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 909 ss; F. CUOCOLO, Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 875 ss.

[2]Sulla normativa vigente della giustizia costituzionale italiana v., – Costituzione della Repubblica Italiana (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947, n. 298 e, straordinari); – Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 “Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale italiana”; – Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 “Norme integrative della Costituzione della Repubblica Italiana, relative alla Corte costituzionale italiana”; – Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale italiana”; – Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale italiana, “Delibera della Corte costituzionale italiana del 16 marzo 1956 e successive modificazioni”; – Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, “Delibera della Corte costituzionale italiana del 7 ottobre 2008”. (Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261); – Legge 18 marzo 1958, n. 265; – Integrazioni e modificazioni alla Legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale italiana; – Regolamento Generale della Corte costituzionale italiana “Delibera della Corte costituzionale italiana del 20 gennaio 1966 e successive modificazioni”; – Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 “Modificazioni dell’articolo 135, della Costituzione della Repubblica Italiana e disposizioni sulla Corte costituzionale italiana”; – Regolamento del Senato della Repubblica Italiana (approvato il 17 febbraio 1971); – Regolamento de la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana (approvato il 18 febbraio 1971); – Legge 15 ottobre 1971, n. 1032 – Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale italiana; –Legge 16 aprile 1974, n. 124 – Norme integrative dell’articolo 2 della Legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale italiana; – D.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092 “Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica Italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana”; – Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; – Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica Italiana alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; – Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455; – Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna”; – Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”; – Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 1 “Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”; – D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”; – D.Lgs. 16 de marzo 1992, n. 266 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”; – Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Norme particolari in tema di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato”, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; – Legge 25 gennaio 1962, n. 20 “Norme sui procedimenti e giudizi di accusa”; – Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla corte costituzionale, “Delibera della Corte costituzionale italiana del 27 novembre 1962”; – Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 “Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione della Repubblica Italiana e della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione della Repubblica Italiana”; – Legge 5 giugno 1989, n. 219 “Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dell’articolo 90 della Costituzione della Repubblica Italiana”; – Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. (Approvato per il Senato e la Camera dei Deputati della Repubblica, rispettivamente, il 7 giugno 1989 e 28 giugno 1989, in un identico testo e per maggioranza assoluta dei suoi membri); – Legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e sulla iniziativa legislativa del popolo”; – Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale italiana (Approvato dalla Corte costituzionale italiana, con delibera 16 dicembre 1999), in www.cortecostituzionale.it.

NOTE:

[3]Cfr. L. PEGORARO, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 910 ss.

[4]Cfr. L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., pp. 425 ss; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 33 ss; M DI CELSO, M. MAZZIOTTI, G.M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., p. 499; G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 909 ss.

[5]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 17 ss.

[6]Ibidem, pp. 19 ss.

[7]Ibidem, pp. 23 ss.

[8]Cfr. M.S. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 9 ss; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 50 ss.

[9]Su questo aspetto v. F.S. MARINI, Appunti di Giustizia Costituzionale, pp. 19 ss.

[10]Su questo punto v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 31 ss.

[11]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 79 ss.

[12]Cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, cit., pp. 51 ss; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 44 ss; M. DI CELSO M. MAZZIOTTI, G.M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., p. 503.

[13]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 135 ss; M. DI CELSO M. MAZZIOTTI, G.M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., p. 496.

[14]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 115 ss.

[15]Ibidem, pp. 167 ss.

[16]Ibidem, pp. 141 ss.

[17]V. M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 45 ss; L. PEGORARO, A. REPOSO, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA, M. VOLPI, Diritto Costituzionale e Pubblico, cit., pp. 428 ss; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 34 ss.

[18]V. M. SICLARI, Norme Relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 124 ss.

[19]Ibidem, pp. 63 ss.

[20]Su questo aspetto v. F.S. MARINI, Appunti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 21.

[21]Cfr. L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., pp. 394 ss.

[22]Cfr. L. PEGORARO, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 912 ss.

[23]Cfr. L. PEGORARO, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 913 ss.

[24]V. l’ordinanza e le sentenze in www.cortecostituzionale.it.

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