LA FASE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA FEDERALE MESSICANA NEI GIUDIZI DI AMPARO: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.
LA FASE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA FEDERALE MESSICANA NEI GIUDIZI DI AMPARO
di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Innanzitutto, è da notare che a differenza di quanto accade nel giudizio in via incidentale italiano, in quello messicano, il giudice comune non interrompe il processo in corso, ma questo deve arrivare a compimento (con la pronuncia della sentenza) prima che inizi quello davanti alla Corte Suprema.
Scaduto il termine di 10 giorni per la presentazione del ricorso di revisione[1], il giudice a quo (Tribunal Collegiato Circoscrizionale, Tribunale Monocratico Circoscrizionale o Giudice Distrettuale[2]), è tenuto ad emettere una ordinanza con cui ne dispone l’immediata trasmissione degli atti (originali e il rispettivo ricorso) alla Corte Suprema, sospendendo gli effetti della sentenza definitiva[3].
Il giudice a quo con l’ordinanza di rimessione a differenza di quanto accade nel caso italiano non è vincolato ad effettuare la verifica della rilevanza e la non manifesta infondatezza del ricorso, e nemmeno sull’esistenza dei requisiti di ingresso della questione alla Corte Suprema.
Inoltre, è da ricordare che il giudice aquo è tenuto a comunicare alle altre parti, che è stato sollevato il rispettivo ricorso di revisione, al fine che queste, ove lo considerino opportuno sollevino il proprio ricorso “adesivo” [4], entro il termine di 5 giorni a decorrere dalla notifica del giudice a quo dell’interposizione del ricorso.
Eseguite tali comunicazioni, il giudice a quo procede ad inviare il ricorso e gli eventuali ricorsi “adesivi” alla Corte Suprema per il suo esame. È importante sottolineare che il ricorso di revisione deve essere depositato tramite il giudice a quo, infatti è precluso alla parti presentarlo direttamente alla Corte.
Appena è prevenuto il ricorso di amparo in revisione alla Corte Suprema[5], il Presidente emette un provvedimento in cui designa il giudice costituzionale di turno, in qualità di istruttore-relatore, affinché attui il processo costituzionale. Sarà responsabilità di quest’ultimo accertare se il ricorso è fondato o infondato e, quindi si deve essere accolto o respinto.
Contemporaneamente, il Presidente ordina di notificare al Pubblico Ministero Federale e di inviargli gli atti, affinché questi formuli entro il termine di 10 giorni le sue deduzioni o richieste prima del dettato della sentenza. Al riguardo è da notare, alla scadenza di tale termine il Pubblico Ministero è tenuto a rinviare gli atti alla Corte Suprema[6].
Quando gli atti sono stati rinviati il giudice istruttore-relatore, procede al disegno di sentenza e, successivamente alla delibera dei componenti della Corte. In seguito a tale delibera – in Camera di consiglio – , si procede a fissare la data dell’udienza per la sua votazione.
L’udienza costituzionale ha luogo con o senza la presenza delle parti. Il giudice istruttore-relatore nella adunanza espone le questioni della causa. Dopo la relazione, gli altri giudici costituzionali della Sezione o della Plenaria, a secondo del caso, svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni o pareri.
Il Presidente della Corte Suprema (o della Sezione), regola la discussione e può fissare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi. È da notare che nell’udienza pubblica, dopo la relazione del giudice istruttore-relatore, non è ammessa la partecipazione dei difensori delle parti. A questi ultimi è precluso infatti, presentare le loro motivazioni in questa fase del processo costituzionale.
Nei giudizi dinanzi alla Corte Suprema non si pronuncia condanna alle spese. Infine, è da ricordare che la disciplina applicabile al procedimento è costituita dalla Legge di Amparo, della Legge Organica del Potere Giudiziario della Federazione Messicana e del Codice di procedura civile.
NOTE:
[1]V. l’articolo 86, della Legge di Amparo.
[2]V. l’articolo 83, commi IV e V, della Legge di Amparo.
[3]V. l’articolo 89, della Legge di Amparo.
[4]V. l’articolo 83, della Legge di Amparo.
[5]V. l’articolo 84, commi I e II, della Legge di Amparo.
[6]Ove non proceda al rinvio il Pubblico Ministero, il giudice istruttore-relatore, ordinerà che si proceda immediatamente alla sua devoluzione.