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IL GIUDIZIO SUI REATI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

IL GIUDIZIO SUI REATI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La disciplina del procedimento è disposta oltre che negli articoli 89, 90, 134, 135 della Costituzione, nelle seguenti fonti: Legge costituzionale n. 1, del 11 marzo 1953 (articoli 12, 13, 15); Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio del 1962 (articoli 17 al 35); Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962); Legge costituzionale n. 1, del 16 gennaio del 1989[1] (articoli 4-14); Legge costituzionale n. 219, del 5 giugno del 1989 (articoli 5-12); Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989, e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989. Infine è da ricordare che nel procedimento d’accusa si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale.

NOTA: 

[1]V. G. RICCIO, G. CONSO, Nuovo codice di procedura penale, e legislazione sui minori annotati con la giurisprudenza, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli 1993, pp. 36 ss.

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