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GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SENTENZA DELLA PLENARIA DELLA CORTE SUPREMA MESSICANA (ARTICOLI 41, 43, 44 E 45), DELLA LEGGE DI ESECUZIONE DEI COMMI I E II DELL’ARTICOLO 105, DELLA COSTITUZIONE FEDERALE: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SENTENZA DELLA PLENARIA DELLA CORTE SUPREMA MESSICANA (ARTICOLI 41, 43, 44 E 45), DELLA LEGGE DI ESECUZIONE DEI COMMI I E II DELL’ARTICOLO 105, DELLA COSTITUZIONE FEDERALE

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Finito l’iter processuale, il Giudice Costituzionale Istruttore-Relatore, proporrà all’Assemblea Plenaria della Corte Suprema, il progetto di sentenza relativo alla questione in esame. Rispetto di questioni sollevate in materia elettorale, tale progetto di sentenza, deve essere proposto alla Plenaria della Corte Suprema, entro il termine di 5 giorni successivi a quello in cui è finito il processo costituzionale. L’Assemblea Plenaria dovrà pronunciare la sentenza relativa alla questione , nel termine perentorio di 5 giorni, a decorrere dal momento della presentazione del riferito progetto di sentenza del Giudice costituzionale Istruttore-Relatore.

Le pronunce della Corte Suprema sono poste in base a quanto è stabilito negli articoli 41, 43, 44 e 45, della Legge di Esecuzione dei commi I e II dell’articolo 105, della Costituzione Federale .

La sentenza deve indicare i seguenti elementi costitutivi : I) La concisa esposizione delle norme o trattati internazionali oggetto della questione; II) I precetti costituzionali che nel caso in esame si considerino violati; III) L’indicazioni del Giudice costituzionale Istruttore-Relatore; IV) L’indicazioni delle parti o dei loro patrocinanti; V) Le conclusioni delle parti o dei loro patrocinanti; VI) La concisa esposizione dello svolgimento del processo, e dei motivi in fatto o in diritto della decisione; VII) I dispositivi che decretino il c.d. sobreseimiento, o dichiarino l’invalidità delle norme o trattati internazionali; VIII) Fissare con precisione gli effetti del pronunciamento, e se del caso, indicare quali sono gli organi obbligati ad adempirlo; IX) La data della deliberazione; X) La sottoscrizione di tutti i Giudici costituzionali (11).

Inoltre la Corte Suprema nell’emettere la sentenza osserverà le seguenti regole: 1) Dovrà correggere le omissioni o gli errori, che rilevi nella citazione dei precetti legali riportati nel ricorso; 2) Dovrà se lo riterrà necessario, provvedere alla correzione delle omissioni o degli errori che rilevi nell’istanza fatta valere da parte dell’attore e volta a sostenere l’incostituzionalità della norma o del trattato internazionale impugnati; 3) Potrà motivare l’invalidità della norma o trattato internazionale segnalando la violazione di qualsiasi precetto costituzionale, anche se questo non è stato segnalato dalla parte attrice nell’istanza, (nonostante ciò, le sentenze che pronunci la Corte Suprema, sulla incostituzionalità di norme elettorali, si devono riferire esclusivamente alla violazione delle disposizioni della Costituzione, che espressamente siano stata indicati nella istanza dalla parte attrice ); 4) Potrà dichiarare l’invalidità delle norme impugnate, solo quando la sentenza sia adottata con la maggioranza di almeno 8 voti dei giudici costituzionali che siano favorevoli alla dichiarazione di invalidità della norma o del trattato internazionale impugnati. Se non vengono approvate con la maggioranza indicata, l’Assemblea Plenaria della Corte Suprema respinge la questione e ne ordina la sua archiviazione.

È da sottolineare che gli effetti delle sentenze sono pro futuro, e mai retroattivi, a meno che si tratti di una norma in materia penale . Le pronunce in ogni caso produrranno i loro effetti a partire della data indicata dalla Corte Suprema. Le ragione contenute nella motivazione della sentenza, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata, approvata da una maggioranza qualificata con almeno otto dei voti del totale dei componenti della Corte Suprema, dovranno essere osservate obbligatoriamente dalla 1ª e 2ª Sezione della Corte Suprema, i Tribunali Monocratici, i Tribunali Collegiali Circoscrizionali, i Giudici Distrettuali, i Tribunali Militari, i Tribunali Agrari, i Tribunali Giudiziari dell’Ordine Comune degli Stati Federati e dal Distretto Federale (Città del Messico), i Tribunali Amministrativi e Tribunale del Lavoro siano essi federali o locali .

Per quanto riguarda le regole applicabili nelle sentenze delle c.d. azioni di incostituzionalità, giudizi di amparo e dalle c.d. controversie costituzionali aventi ad effetto la stessa norma impugnata, la Corte Suprema prevede una disciplina ad hoc.
Infatti, il Presidente della Corte Suprema, d’ufficio o su richiesta di parte, può ordinare che due o più questioni siano riunite nella medesima udienza per essere discusse in maniera congiunta. La riunione delle questioni opera sempre che in loro si impugni la stessa norma o trattato internazionale. Nell’ipotesi in cui esista connessione fra le c.d. azioni di incostituzionalità, e fra le c.d. controversie costituzionali, e giudizi di amparo, si procede al differimento di queste ultime, fino a quando non sia emessa la pronuncia nella c.d. azione di incostituzionalità. In questo caso non decorrono i termini pregiudiziali dell’istanza.

È importante segnalare che se il Giudice costituzionale nel momento di emettere la sentenza con la quale si pronuncia sulla questione di costituzionalità di una norma o di un trattato internazionale, o sulla dichiarazione di manifesta infondatezza, dell’eccezione di incostituzionalità, e dissente dalla maggioranza ha la facoltà di formulare voti particolari. Le opinioni dissenzienti, verranno poi riportate nella rispettiva sentenza.

Infine, il Presidente della Corte Suprema, dopo avere dettato la sentenza riguardante l’azione di incostituzionalità: I) Ordinerà di notificarla alle parti; II) Ordinerà che venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Federazione , e indicherà nel caso vi fossero le opinioni dissenzienti; III) Nel caso in cui la sentenza dichiari l’invalidità della norma o del trattato internazionale impugnati, ne ordinerà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Federazione Messicana e, quando occorra, nei Bollettini Ufficiali degli Stati Federati interessati.

Le autorità vincolate all’adempimento della sentenza dovranno informare il Presidente della Corte Suprema di tale circostanza entro i termini indicati dai propri dispositivi della pronuncia. Spetta al Presidente accertare che tale sentenza venga effettivamente adempiuta.

Una volta scaduto il termine per tale adempimento, e senza che la sentenza venga effettivamente adempiuta , le parti possono sollecitare il Presidente affinché questi richieda alle autorità vincolate di notiziarlo in merito all’adempimento. Se entro le 48 ore seguenti alla notifica di tale richiesta, la sentenza non venisse adempiuta o neppure fosse in via di adempimento, o le autorità provassero ad eludere tale adempimento, il Presidente nominerà un Giudice costituzionale istruttore-relatore affinché presenti all’Assemblea Plenaria della Corte Suprema, il progetto relativo alle sanzioni delle autorità responsabile dell’inadempimento della sentenza.

Qualora le autorità applichino una norma o un trattato internazionale che sia già stato dichiarato invalido, le parti possono denunciare tale circostanza al Presidente della Corte Suprema. Questi, tramite un’ordinanza richiederà alle autorità responsabile affinché nel termine di 15 giorni lascino senza effetti l’atto impugnato. Nell’ipotesi in cui, le autorità non lascino senza effetti gli atti impugnati, il Presidente della Corte Suprema, nominerà un Giudice costituzionale istruttore-relatore affinché presenti alla Plenaria della Corte Suprema, una relazione illustrativa sullo stato processuale della causa in esame. Se la Plenaria dichiara che effettivamente c’è una ripetizione sull’applicazione di una norma o un trattato internazionale dichiarato in precedenza invalido, dispone con ordinanza che si attui quanto stabilito nell’ultimo comma dell’articolo 105, della Costituzione Federale.

La legislazione penale federale prevede che, qualora la Corte Suprema denunci dinanzi ai Giudici Distrettuali, le autorità per il mancato adempimento dell’esecutoria o per la ripetizione dell’applicazione della norma o del trattato internazionale che sia già stato dichiarato invalido, tali autorità saranno processate per il delitto di abuso di autorità. Se al momento della presentazione della denuncia da parte della Corte Suprema, o nell’iter del processo penale, si osserva la possibile esistenza di un delitto diverso da quello materia della propria denuncia, si procede nei termini di quanto stabilito nella parte finale del comma secondo dell’articolo 19, della Costituzione Federale. Infine è da rilevare che non può archiviarsi nessun fascicolo relativo alla questione, senza che sia adempiuta effettivamente la sentenza.

Per quanto riguarda la funzione operativa delle c.d. azioni di incostituzionalità, negli ultimi anni hanno conosciuto un incremento, infatti basta pensare che queste hanno rappresentato la metà del lavoro complessivo dell’Assemblea Plenaria della Corte Suprema. Così: 1995 (1), 1996 (10), 1997 (10), 1998 (17), 1999 (41), 2000 (40), 2001 (35), 2002 (26), 2003 (26), 2004 (30), 2005 (39), 2006 (59), 2007 (171), 2008 (96), con una media di 3.7. questioni di costituzionalità per anno. Il totale delle c.d. azione di incostituzionalità sollevate nel periodo (1995-2009) è di 707.

Nell’anno 2009 , è da rilevare che sono state esaminate 111 azioni, così suddivise:
Nella Prima Sezione della Corte Suprema, ne sono state sollevate e risolte 11; nella Seconda Sezione della Corte Suprema, sollevate e risolte 4, per le quali è stato dichiarato il rigetto; nell’Assemblea Plenaria della Corte Suprema ne sono state sollevate 96, (47 dai partiti politici, 18 dal Procuratore generale della Repubblica, 17 dalle minoranze legislative, 14 dalla Commissione Nazionale dei Diritti Umani, il 93% delle questioni sono state indirizzate contro leggi dei Congressi Locali, ed il restante 7% dal Congresso Federale) delle quali ne sono state risolte 72, di queste 30 in seduta Plenaria (con 327 votazioni).

In tali azioni, sono state pronunciate sentenze di accoglimento che hanno dichiarato l’invalidità di 1 norma municipale, 64 norme degli Stati Federati, e 1 norma del Distretto Federale. Inoltre sono stati adottati dispositivi di non fondatezza, di 3 norme della Federazione e, di 200 norme degli Stati federati. Infine, è da notare che rispetto di 4 omissioni legislative relative agli Stati federati, sono state adottate 3 sentenze di accoglimento, e riguarda ad una di esse si è adottato un dispositivo di non fondatezza.
È da rilevare che, delle suddette 30 azioni sollevate, 25 censuravano norme in materia elettorale.

Nel merito sono state esaminate questioni relative alle autorità elettorali, circa le loro competenze e le loro attribuzioni, ovvero sui regimi dei partiti politici (diritti e doveri), sui diritti dei tesserati e dei candidati del partito. Inoltre, sull’esito dei comizi elettorali, sui procedimenti elettorali, sui voti, sull’organizzazione dei gruppi parlamentari, sull’uso della radio e della televisione nelle campagne elettorali, ed infine, sul rapporto delle autorità elettorali locali con l’Istituto federale elettorale. È da notare che nel corso degli ultimi anni, in pratica tutte le leggi elettorali della Federazione sono state impugnate tramite la c.d. azione di incostituzionalità.
Per quanto riguarda le restanti azioni in esame dinnanzi alla Corte Suprema, è da notare che nell’anno 2009, queste hanno riguardato temi relativi, alle entrate fiscali dei municipi, ovvero al divieto disposto dalle norme degli Stati federati a stabilire esenzioni del pagamento delle tasse municipali ed alla normativa relativa alla protezione dei non fumatori nel territorio del Distretto Federale (Città del Messico).

 

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